Cass. sent. n. 22703/2015 del 6.11.2015.
La Corte ha ricordato che, relativamente al riparto delle spese, gli Artt. 1004, 1005, 1006 cod. civ. così dividono gli oneri tra le due parti:
– spetta all’usufruttario la responsabilità e l’onere di provvedere a tutto ciò che riguardi la conservazione ed il godimento del bene; vi rientrano quindi in generale tutte le spese e gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa. L’usufruttuario è onerato anche delle riparazioni straordinarie purché rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di “ordinaria manutenzione”;
– competono invece al nudo proprietario le opere di riparazione straordinaria ossia quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta.
Quindi secondo me la prima installazione delle valvole spetta al nudo proprietario; la manutenzione, compresa la sostituzione, spetta all'usufruttuario.