Cerchiamo di intenderci: e forse ci sintonizziamo.
Dispositivo dell'art. 63 Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie
Fonti →
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie →
Capo I - Disposizioni di attuazione →
Sezione III - Disposizioni relative al libro iii
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore,
senza bisogno di autorizzazione di questa,
può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.
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Intanto l'articolo scrive: "
può" ....
senza bisogno : non scrive
deve
L'amministratore è senz'altro tenuto a provvedere in mancanza di indicazioni della assemblea, pena essere chiamato a risponderne.
ma nella pratica, in caso di morosità, la situazione viene presentata alla assemblea, che in prima battuta manleva l'amministratore, se ritiene sia possibile accettare un piano di rientro o dilazione nei pagamenti.
In genere anche il consulto di un avvocato da parte dell'amministratore dovrebbe essere autorizzato dall'assemblea: un conto è una sua iniziativa personale per informarsi e documentarsi, altro rivolgersi al legale su mandato dal Condominio. Credo che il caso di morosità su contributi di riparto approvati sia uno dei pochi casi dove l'amministratore
può ...senza bisogno di autorizzazione.
buonasera,
come saprà, la Legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha riformato la materia del diritto condominiale.
Per quanto di interesse, il legislatore è intervenuto sull'art. 63 disp. att. codice civile, stabilendo che: "
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione...".
Il testo previgente della medesima disposizione recitava: "
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione.".
La riforma ha inoltre profondamente innovato il ruolo dell'amministratore, rendendolo molto più pregno di responsabilità.
In particolare - come le avevo già segnalato nel messaggio #9 - è stato novellato l'art. 1129, codice civile, stabilendo quanto segue: "
Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice." (
art. 1129, comma 9, codice civile).
La lettura univoca delle suddette norme fornita da interpreti, dottrina e giurisprudenza è quella che avevo già scritto: il dovere dell'amministratore di attivarsi per il recupero dei crediti tramite decreto ingiuntivo NON è soggetto / subordinato al previo consulto / decisione dell'assemblea.
Analogamente il mandato al legale viene conferito senza la necessità di un previo passaggio autorizzativo in assemblea in quanto rientra nei compiti e nei poteri riconosciuti dalla legge all'amministratore.
Se poi l'amministratore riesce a convocare in tempi brevi un'assemblea per decidere sul da farsi e verificare se ritengano di dispensarlo dall'azione di recupero, ben venga.
Ma qualora ciò non accada (come nella stragrande maggioranza dei casi) l'amministratore DEVE agire per il recupero dei crediti.
In mancanza di ciò, qualora divenga poi impossibile recuperare il credito (o parte di esso) il Condominio avrà titolo per chiedere il risarcimento dei danni all'amministratore stesso.
Inoltre, anche qualora venga concesso un piano di rientro, ciò non determina il venir meno dell'obbligo dell'amministratore di attivarsi per il recupero del credito.
Solitamente nel piano di rientro vengono inserite clausole in base alle quali il debitore decade beneficio se viene omesso il pagamento di una o più rate.
In tal caso l'amministratore dovrà senza indugio attivarsi per conseguire un decreto ingiuntivo.