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User_16144

Ospite
Buongiorno
Sono proprietario di un attico con relativo terrazzo ad uso esclusivo che fa da copertura ai piani sottostanti.
Attualmente molte mattonelle di questo terrazzo si sono sollevate e quindi si rende necessario rifare la pavimentazione. Nonostante questo problema, non sono presenti infiltrazioni al piano sottostante. La mia domanda è: a chi tocca la spesa del rifacimento pavimento? Solo al proprietario dell' attico o anche ai condomini sottostanti? Grazie per le risposte.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Scusa @meri56 , me lo spieghi? Perché, dovendo rifare la pavimentazione e fungendo il terrazzo da copertura per i piani sottostanti, in questo caso la spesa spetterebbe solo al proprietario? Non dovrebbe essere 1/3 a carico del proprietario e 2/3 a carico degli appartamenti sottostanti?
 
U

User_16144

Ospite
Devo forse dedurre che posso anche togliere le mattonelle sollevate e lasciare il pavimento così come resta?
 
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Ollj

Ospite
Se questa sua azione non danneggia l'impemeabilizzazione sottostante, sì; avvisi l'amministratore e se costui eccepisse che le sue piastrelle assolvono anche funzione di protezione, pretenda la compartecipazione del Condominio alla loro sostituzione. Viceversa rimarrà la sola guaina e a questa il Condominio dovrà provvedere; domanda: come farà lei a servirsi del lastrico senza piastrellatura? Attenzione: lei dovesse danneggiare, per qualsivoglia ragione, la guaina del lastrico e vi fossero sottostanti infiltrazioni... Lei dovrà risarcire il danno.
 
U

User_16144

Ospite
Sotto le piastrelle c'è della malta dura, praticamente calpestabile. Penso però che la pavimentazione serve anche a proteggere la guaina. D' altra parte il terrazzo per definizione è calpestabile. Se con un normale calpestio dello stesso vi dovessero essere infiltrazioni allora il condominio, per pretendere la pavimentazione dovrebbe partecipare alla spesa. o no?
 

bertoldo

Membro Attivo
Proprietario Casa
Leggo in altro forum: a completo carico dell'utente o proprietario esclusivo del lastrico solare, sono soltanto le spese attinenti a quelle parti di esso avulse dalla copertura (es. parapetti, ringhiere ecc) mentre tutte le altre spese, sia di natura ordinaria o straordinaria, purché attinenti alle parti del lastrico svolgenti, comunque, funzioni di copertura, vanno sempre suddivise fra l'utente o proprietario esclusivo del lastrico ed i condomini proprietari degli appartamenti sottostanti, secondo la proporzione indicata nell'art. 1126 c.c. (così, in motivazione, Cass. n. 2726/02 " (Cassaz. 28/9/2012 n. 16583.
Parerebbe quindi che a meno che le riparazioni non si siano rese necessarie per colpa del proprietario del lastrico, le spese conseguenti devono essere ripartite ai sensi dell'art. 1126 c.c.
 

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