Il caso è piuttosto frequente ed esiste una precisa normativa sul punto.
L'art.63,2,disp.att.cod.civ. precisa che "Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato,solidalmente con questo,al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente".
Pertanto l'Amministratore, in forza della solidarietà ex art.1292cc può agire nei confronti di entrambe le parti per ottenere l'adempimento dell'obbligazione.La solidarietà (passiva) nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore (condominio) e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo.
Ora,nella stipula del rogito,si sarebbe ben precisato che tutte le spese - comprese quelle della causa pendente - sarebbero state a carico dell'acquirente.Questi non intende pagare.
La norma che abbiamo citato(art.63.2,disp.att.cc) è per altro derogabile,ossia la sua applicazione può essere esclusa tra le parti,come del resto sarebbe avvenuto.In tale ipotesi,fornendo copia dell'atto di acquisto all'Amministratore,l'alienante non dovrebbe esser chiamato in causa con decreto ingiuntivo per pagare quanto dovuto invece dall'acquirente (art.63disp,comma1).Ma se accade il contrario?
Occorre opporsi all'ingiunzione di pagamento chiamando in causa l'acquirente per vedersi sollevato da qualsiasi obbligo di contribuzione che non riguarda appunto il venditore.
Sul piano pratico e per evitare un contenzioso con relative spese legali,sarebbe consigliabile,in prima battuta,notificare all'Amm.re ed all'acquirente raccomandata AR con diffida a quest'ultimo ad adempiere ex 1454cc,protestando per le eventuali spese legali di cui dovrà rispondere in proprio.
Gatta