renzanna

Membro Attivo
Buon giorno a tutti voi. Qualcuno potrebbe indicarmi il criterio di ripartizione delle spese per la sostituzione delle funi,argano e messa a norma dell'ascensore? Cioè, tali spese le devono sopportare solo coloro che usano di fatto l'ascensore, oppure tutti i proprietari che comunque hanno l'uso potenziale dello stesso, compresi i proprietari di negozi appartenenti allo stabile ove tra l'altro si trovano le utenze enel dei medesimi ? Grazie e buona giornata.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Salvo non ci siano sentenze più recenti ....

Le spese che ineriscono al mantenimento e all'uso dell'ascensore - ossia della comodità – vanno ripartite proporzionalmente fra i condomini in ragione dei diversi piani cui lo stesso è posto al servizio, mentre quelle che attengono all’impianto come tale, per modificazioni e migliorie, vanno sopportate dai comproprietari in ragione dei rispettivi millesimi. (Nel caso di specie i giudici hanno ritenuto che la spesa per la sostituzione dell’argano e del motore dell’ascensore debba essere ripartita tra i condomini in ragione delle rispettive proprietà millesimali).
- Trib. civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357

Gli interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, non attengono all'ordinaria manutenzione dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla straordinaria manutenzione, riguardando l'ascensore nella sua unità strutturale. Le relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, compresi i proprietari degli appartamenti sui al piano terra. - Trib. civ. Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Mi permetto di aggiunere un dato.

Quanto sopra è corretto: ma lo è altrettanto la prassi che porta a stilare un regolamento condominiale con due tabelle millesimali relative all'ascensore: uan per le spese ordinarie, una per quelle straordinarie.

In questo caso potrebbe capitare che sin dall'origine del RdC, i negozi a piano terra siano esclusi dalle spese sia ordinarie che straordinarie dell'ascensore. In questo caso sarebbebro sempre esclusi dal riparto.
Almeno fino a che , all'unanimità, non si cambia il RdC.....
 

renzanna

Membro Attivo
Questo è vero, però nel RdC molto spesso non si tiene conto di come evolvono le leggi, quello che 10 anni fa era lecito ora non lo è più, e allora? Il RdC ha valore come le Tavole della Legge oppure ha precedenza il Codice civile e la normale giurisprudenza??? Poi c'è da dire che il RdC per quanto possa interessarsi tutto non può certo contenere e contemplare tutti i casi che in condominio possano annoverarsi...
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Il Regolamento di Condominio se è Contrattuale può stabilire delle partizioni diverse da qualle previste dal Codice civile, è previsto proprio dall'art. 1123 cc;

cc Art. 1123 (Ripartizione delle spese)
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio , per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
...
 

renzanna

Membro Attivo
Ti ringrazio, ma se si tratta di RdC assembleare, che oltretutto non contempla quella tipologia di spesa ma solo quella inerente la manutenzione dell'ascensore, credo che bisognerebbe riferirsi alla relativa corrente giurisprudenza.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
ma se si tratta di RdC assembleare ....

E' del tutto indifferente che sia contrattuale o assembleare: conta quello che stabilisce.

La differenza tra i due verte le modalità per cambiarlo: se è contrattuale oggi occorre l'unanimità; se è assembleare, una nuova maggioranza qualificata può sostituire le disposizioni.
 

renzanna

Membro Attivo
Ok, ma io mi riferivo proprio al fatto che il regolamento, essendo assembleare, per essere cambiato non c'è bisogno dell'unanimità dei condomini, e quindi, nel caso specifico, qualora il caso lo avesse richiesto, poteva essere cambiato. Ma poichè lo stesso contempla come suddividere solo le spese per la manutenzione ordinaria e non la straordinaria, credo che, non essendoci indicazioni in merito, bisognerebbe riferirsi alle vigenti normative di merito.
Grazie.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
in mancanza di tabella per le straordinarie, dovrebbe essere applicata la tab millesimi di proprietà, come citato nel post #2.
 

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