basty

Membro Storico
Proprietario Casa
E ha diritto ad usarlo solo chi paga..... Salvo il diritto di terzi di cambiare idea, e subentrare nell'uso e nel versamento della sua quota rivalutata.

Per la cronaca con quella cifra installi una piattaforma elevatrice di velocità 0,15 m/sec o un vero e proprio ascensore da 0,60 m/sec?
 

caterina sterpone

Membro Attivo
Grazie mille per le risposte esaustive.
Per quanto riguarda quello che dice Batsy circa il costo vorrei che mi proponessepreventivi più bassi.
Io mi sono fatta fare diversi preventivi e il costo era più o meno sempre uguale 32.500 l'ascensore e circa 12 - 13.000 le spese di installazione con tutte le opere murarie che ne derivano.(taglio scale ecc. ecc.)
Se mi venissero proposti dei preventivi a meno con gli stessi risultati li prenderei in considerazione.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Grazie a tutti,

Io mi chiedevo se l'intera spesa che ammonta a circa 45.000 euro è totalmente detraibile dalla mia dichiarazione oppure come mi dice il mio amministratore posso solo scalare la mia quota parte ossia per i miei millesimi di proprietà.

Ha ragione l'amministratore.
Anche se un condòmino sostiene interamente la spesa dell'impianto ascensore potrà recuperare fiscalmente solo la parte di spesa riferita alla sua quota millesimale di proprietà.
Vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 264/E del 25/6/2008.
 

ergobbo

Membro Attivo
Ha ragione l'amministratore.
Anche se un condòmino sostiene interamente la spesa dell'impianto ascensore potrà recuperare fiscalmente solo la parte di spesa riferita alla sua quota millesimale di proprietà.
Vedi: Risoluzione Agenzia delle Entrate 264/E del 25/6/2008.

Questa mi mancava...
Sarebbe interessante sapere in base a quale principio l'hanno partorita!
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Questa mi mancava...
Sarebbe interessante sapere in base a quale principio l'hanno partorita!

La trovi sul sito della Agenzia delle Entrate: la motivazione è alquanto singolare. Purtroppo ricordavo qualcosa del genere: vedi post #6.

In compenso facendo una ricerca a tema, confrontate anche la risoluzione 336/E del 01 agosto 2008. nello specifico si differenzia per il fatto che la spesa è sostenuta da un condomino che ne fa richiesta per superamento di barriere architettoniche, per uso proprio.

La conclusione è diametralmente opposta alla 264, di soli 2 mesi antecedente: curioso anche il commento sui due criteri adottati.

Qui il condomino è autorizzato a detrarre l'intera spesa.!
Sarebbe interessante sapere se l'interpellante in questione con la risoluzione 264, conosciuta la 336, abbia fatto ricorso alla commissione tributaria.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...&CACHEID=53e70f00426e0afe886d9bc065cef0e8

http://www.agenziaentrate.gov.it/wp...&CACHEID=87c83700426e15ca9f469fc065cef0e8
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Questa mi mancava...
Sarebbe interessante sapere in base a quale principio l'hanno partorita!
Questo intervento, ovvero l'installazione di un ascensore, sarebbe di competenza del Condominio, poiché l’impianto diventa utile e utilizzabile per tutti i condòmini e quindi “oggetto di proprietà comune”, pertanto, pur avendo il condòmino sopportato integralmente la spesa, potrà usufruire del beneficio fiscale limitatamente alla parte di essa riferibile alla quota a lui imputabile in misura proporzionale al valore millesimale.
Diverso invece il caso della spesa relativa all’installazione di un montascale o di un montacarichi prettamente necessario solo a un condòmino disabile, che l’ha sostenuta integralmente: costituirà onere detraibile soltanto per quest’ultimo e non per gli altri condòmini che non hanno né la necessità né l’interesse a utilizzare questo ausilio. Il condòmino disabile ha diritto di godere del beneficio fiscale della detrazione per il totale spesa sostenuta per l’installazione del montascale.
 

ergobbo

Membro Attivo
Premesso che "Dura lex, sed lex", e che la tua interpretazione potrebbe essere la stessa utilizzata dall'Agenzia delle Entrate per far scaricare al condomino il meno possibile... per puro amore di discussione faccio presente che sono le stesse premesse a essere debolucce. :risata:
L'ascensore installato dal singolo condominio in base all'art 1102 e pagato integralmente da questo, non è proprietà condominiale finché un altro condomino non decida di entrare nella proprietà versando la propria quota e sostenendo le spese del caso. Evento che potrebbe anche non verificarsi mai.
La possibilità di ingresso nella proprietà degli altri condomini non rende l'ascensore condominiale finché non si verifica la condizione della partecipazione alla spesa.
Sintanto che la condizione non si verifica, l'ascensore rimane di proprietà esclusiva di chi l'ha pagato, il quale potrebbe anche farlo installare senza gli accessi ai vari pianerottoli diversi dal suo...
L'Agenzia delle Entrate, supponendo la condominialità del bene, commette a mio avviso un arbitrio non da poco e difficilmente difendibile in un tribunale...
Differenziare l'ascensore dal montascale o dal montacarichi in questo ambito, poi, è una cosa che solo quei geni dei nostri burocrati potevano fare, giacché la possibilità di subentro nella proprietà che esiste per l'ascensore esiste anche per questi altri sistemi di sollevamento.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
@dolly:
Hai sintetizzato correttamente le motivazioni per cui la Agenzia delle Entrate ha dato due risposte apparentemente contrastanti.
Questo non vuol dire che siano convincenti o condivisibili, purtroppo.

La giustificazione data per l'ascensore si basa su una ipotetica utilizzabilità comune: ma questa avverrà solo e solo se gli altri condomini in futuro interessati verseranno al condòmino finanziatore la propria quota di investimento. Intanto però potranno godere della quota di detrazione??? :disappunto: Forse sarei propenso a dire che anche l'esposto dello sfortunato condòmino finanziatore non è stato sufficientemente oculato: perchè rimarcare l'uso comune e non l'eliminazione di una barriera architettonica? Quest'ultima non necessita necessariamente della presenza di un disabile.

La giustificazione data invece per il montascale , dà per scontato che questo è prettamente necessario solo al soggetto istante, mentre gli altri condòmini non hanno nè la necessità nè l'interesse ad utilizzare detto mezzo: bisognerebbe vedere che documentazione e che installazione è stata fatta, ma mi permetterei di dire che
anche questo assunto è valido solo in un dato momento: chi può dire che in futuro qualche altro condòmino non si trovi nelle medesime condizioni del disabile? Magari per l'età o per altra temporanea necessità.

Io mi sono chiesto se l'istante che aveva formalizzato l'interpello che ha generato la risoluz. 264/E del 25/06/2008, non abbia in seguito fatto ricorso a qualche commissione tributaria, vista la successiva risoluzione 336 del 01/ago/08.
La mia è una personale conclusione, ma le due risoluzioni mi paiono il perfetto esempio di come nel nostro paese non ci sia sufficiente certezza nel diritto fiscale. :disappunto:
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Vedo che mi sono sovrapposto alla risposta di ergobbo. E vedo che mi trovo in perfetta sintonia. Direi che le due risoluzioni, messe a confronto, fanno piangere!
 

essezeta67

Membro Senior
Proprietario Casa
Se la spesa risulta agevolabile solo per la quota millesimale, non darei comunque la fattura all'amministratore in modo che gli altri condomini non possano usufruire anch'essi dell'agevolazione, visto che non hanno pagato niente!!!! E' una questione di principio!
 

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