@dolly:
Hai sintetizzato correttamente le motivazioni per cui la Agenzia delle Entrate ha dato due risposte
apparentemente contrastanti.
Questo non vuol dire che siano convincenti o condivisibili, purtroppo.
La giustificazione data per l'ascensore si basa su una ipotetica utilizzabilità comune: ma questa avverrà solo e solo se gli altri condomini in futuro interessati verseranno al condòmino finanziatore la propria quota di investimento. Intanto però potranno godere della quota di detrazione???
Forse sarei propenso a dire che anche l'esposto dello sfortunato condòmino finanziatore non è stato sufficientemente oculato: perchè rimarcare l'uso comune e non l'eliminazione di una barriera architettonica? Quest'ultima non necessita necessariamente della presenza di un disabile.
La giustificazione data invece per il montascale , dà per scontato che questo è
prettamente necessario solo al soggetto istante, mentre gli altri condòmini non hanno nè la necessità nè l'interesse ad utilizzare detto mezzo: bisognerebbe vedere che documentazione e che installazione è stata fatta, ma mi permetterei di dire che
anche questo assunto è valido solo in un dato momento: chi può dire che in futuro qualche altro condòmino non si trovi nelle medesime condizioni del disabile? Magari per l'età o per altra temporanea necessità.
Io mi sono chiesto se l'istante che aveva formalizzato l'interpello che ha generato la risoluz. 264/E del 25/06/2008, non abbia in seguito fatto ricorso a qualche commissione tributaria, vista la successiva risoluzione 336 del 01/ago/08.
La mia è una personale conclusione, ma le due risoluzioni mi paiono il perfetto esempio di come nel nostro paese non ci sia sufficiente certezza nel diritto fiscale.