Può sembrare una voce fuori dal coro, ma il caso mi pare meriti qualche ulteriore commento.
Intanto credo sia opportuno fare una distinzione tra spese condominiali in senso stretto e le spese di gestione del riscaldamento.
Proprio per queste ultime spese la L. 392/78 ha assegnato al conduttore il diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative al riscaldamento.
La medesima disciplina si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio: in tale ipotesi i conduttori si possono autoconvocare su richiesta di almeno 3 conduttori (art. 10 L. 392/1978)
Ora è per lo meno anomalo che una legge assegni al conduttore il diritto di voto, esautorando il proprietario, e non faccia corrispondere in capo al conduttore la responsabilità, nei confronti della compagine condominiale, di una eventuale insolvenza.
Aggiungerei poi che mi pare di ricordare una sentenza di C.C., invero relativa a lavori straordinari, che ritiene corretto che il creditore possa chiedere all'amministratore l'elenco dei condomini (condòmini o anche conduttori?) non in regola coi pagamenti, e solleciti un decreto ingiuntivo solo nei confronti di chi non ha provveduto a versare la propria quota.
Mi chiedo allora se il combinato delle due considerazioni, non debba portare , limitatamente alle spese di riscaldamento dove è il conduttore, assieme agli altri utenti, ad approvare i preventivi e i consuntivi in merito al riscaldamento, ad essere chiamato direttamente in causa.
Intanto credo sia opportuno fare una distinzione tra spese condominiali in senso stretto e le spese di gestione del riscaldamento.
Proprio per queste ultime spese la L. 392/78 ha assegnato al conduttore il diritto di voto, in luogo del proprietario dell'appartamento locatogli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative al riscaldamento.
La medesima disciplina si applica anche qualora si tratti di edificio non in condominio: in tale ipotesi i conduttori si possono autoconvocare su richiesta di almeno 3 conduttori (art. 10 L. 392/1978)
Ora è per lo meno anomalo che una legge assegni al conduttore il diritto di voto, esautorando il proprietario, e non faccia corrispondere in capo al conduttore la responsabilità, nei confronti della compagine condominiale, di una eventuale insolvenza.
Aggiungerei poi che mi pare di ricordare una sentenza di C.C., invero relativa a lavori straordinari, che ritiene corretto che il creditore possa chiedere all'amministratore l'elenco dei condomini (condòmini o anche conduttori?) non in regola coi pagamenti, e solleciti un decreto ingiuntivo solo nei confronti di chi non ha provveduto a versare la propria quota.
Mi chiedo allora se il combinato delle due considerazioni, non debba portare , limitatamente alle spese di riscaldamento dove è il conduttore, assieme agli altri utenti, ad approvare i preventivi e i consuntivi in merito al riscaldamento, ad essere chiamato direttamente in causa.