L'amministratore afferma che il condominio non può affittare (la cosa mi risulta molto strana) di contro gli occupanti affermano che se debbono sborsare quattrini vogliono una regolare ricevuta che l'amministratore non vuole fare.
Le parti comuni sono di tutti i condomini, per cambiare destinazione d'uso alle parti comuni bisogna seguire la nuova legge sulla gestione del condominio.
Le nuove disposizioni della riforma del condominio per la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni
sono molto più stringenti: sia
in termini di convocazione dell’assemblea che per la maggioranza necessaria per fare approvare le modifiche.
La norma contenuta nell’art. 1117-
ter prevede anzitutto che la convocazione dell’assemblea debba essere effettuata tramite lettera raccomandata o “equipollenti mezzi telematici”, in modo da pervenire a tutti i condomini “almeno 20 giorni prima della data di convocazione”.
Ma non basta. La convocazione deve essere affissa per almeno 30 giorni consecutivi nei “locali di maggior uso comune o negli spazi a tale fine destinati e indicare, pena nullità, le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso proposta”.
La nuova norma della riforma del condominio prevede che deliberazione della riunione condominiale avente oggetto la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti sopra ricordati ed è valida se riporta il numero di voti che rappresenti i quattro quinti (80%) dei partecipanti al condominio ed almeno i quattro quinti del valore dell’edificio.
Dopo aver fatto il cambiamento di destinazione d' uso in spazio per parcheggiare le auto di tutti i condomini dovrete, presumibilmente visto la carenza di posti, o fare a rotazione (parcheggio gratuito) oppure affittare gli spazi a chi non ha il posto auto.
Non è vero che il condominio non può affittare le proprie prorpietà certo ci vuole la maggioranza di 1000/1000 se l'affitto dura più di 9 anni altrimenti, per affittanze temporali inferiori, basta la maggioranza semplice.
Non è vero che il condominio non può rilasciare regolare fattura: avendo la PIVA è addirittura un sostituto d'imposta quindi è autorizzato a trattenere la ritenuta d'accondo ai prestatori di lavoro autonomi dei quali si servisse.