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Essere Proprietari Immobiliari
Sottotetto non alienato, resta al proprietario originario o diventa condominiale?
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Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 484966" data-attributes="member: 57767"><p>Grazie a te che dai modo a tutti di arricchire il proprio bagaglio culturale e/o professionale.</p><p>Il Consiglio di stato ha cercato di spiegare la gestione del sottotetto. Io ho capito questo:</p><p>- quando il sottotetto non è praticabile (altezza al colmo 1,10/1,30 m), in sostanza serve solo per termoregolare gli appartamenti sottostanti è una pertinenza di quest'ultimi.</p><p>- quando il sottotetto è praticabile ma non abitabile, può essere usato come C2 o BCNC, cioè ha "<strong>dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo</strong>" la appartenenza, cioè la proprietà, si desume dagli atti giacenti presso la AdT. In mancanza di atti attestanti la proprietà, siccome il sottotetto non è citato tra le parti comuni dall' art. 1117 del c.c., per considerarlo condominiale bisogna vedere <strong>se il sottotetto abbia le caratteristiche strutturali e funzionali, anche solo potenzialmente, all'uso comune oppure all'esercizio di interesse condominiale</strong>".</p><p>Dalla descrizione che tu hai fatto fin qui, mi sembra che il sottotetto in questione abbia tutte le caratteristiche per essere considerato sia un locale di deposito, quale pertinenza di un qualsiasi condomino (non solo di quelli dell'ultimo piano), con opportuni tramezzi per delimitarne le dimensioni, sia un locale unico di interesse condominiale dove accantonare materiale e prodotti per la pulizia delle scale, oppure stivare le lampadine di scorta per la illuminazione delle scale ecc.ecc... .</p><p>Il sottotetto risulta frazionato con tramezzi anche solo parzialmente? I locali ottenuti hanno delle porte per essere considerati locali autonomi e quindi usucapibili?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 484966, member: 57767"] Grazie a te che dai modo a tutti di arricchire il proprio bagaglio culturale e/o professionale. Il Consiglio di stato ha cercato di spiegare la gestione del sottotetto. Io ho capito questo: - quando il sottotetto non è praticabile (altezza al colmo 1,10/1,30 m), in sostanza serve solo per termoregolare gli appartamenti sottostanti è una pertinenza di quest'ultimi. - quando il sottotetto è praticabile ma non abitabile, può essere usato come C2 o BCNC, cioè ha "[B]dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo[/B]" la appartenenza, cioè la proprietà, si desume dagli atti giacenti presso la AdT. In mancanza di atti attestanti la proprietà, siccome il sottotetto non è citato tra le parti comuni dall' art. 1117 del c.c., per considerarlo condominiale bisogna vedere [B]se il sottotetto abbia le caratteristiche strutturali e funzionali, anche solo potenzialmente, all'uso comune oppure all'esercizio di interesse condominiale[/B]". Dalla descrizione che tu hai fatto fin qui, mi sembra che il sottotetto in questione abbia tutte le caratteristiche per essere considerato sia un locale di deposito, quale pertinenza di un qualsiasi condomino (non solo di quelli dell'ultimo piano), con opportuni tramezzi per delimitarne le dimensioni, sia un locale unico di interesse condominiale dove accantonare materiale e prodotti per la pulizia delle scale, oppure stivare le lampadine di scorta per la illuminazione delle scale ecc.ecc... . Il sottotetto risulta frazionato con tramezzi anche solo parzialmente? I locali ottenuti hanno delle porte per essere considerati locali autonomi e quindi usucapibili? [/QUOTE]
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