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Essere Proprietari Immobiliari
Sottotetto non alienato, resta al proprietario originario o diventa condominiale?
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Testo
<blockquote data-quote="vittorievic" data-source="post: 484938" data-attributes="member: 57767"><p>ma non vorrei fare la pipì fuori dal vaso ma trovo strano l'atteggiamento temporeggiante dei legali.</p><p><strong>Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità</strong>, tramite la creazione di una camera d’aria <strong>e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo</strong>. <strong>In tale ultima ipotesi, l’appartenenza del bene va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale.</strong> * Cons. Stato, 14 settembre 2005, n. 4744, Targa c. Manotovani, in Arch. loc. e cond. n. 2005, 666.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="vittorievic, post: 484938, member: 57767"] ma non vorrei fare la pipì fuori dal vaso ma trovo strano l'atteggiamento temporeggiante dei legali. [B]Il sottotetto di un edificio può considerarsi pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano solo quando assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l’appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall’umidità[/B], tramite la creazione di una camera d’aria [B]e non anche quando abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo[/B]. [B]In tale ultima ipotesi, l’appartenenza del bene va determinata in base al titolo, in mancanza o nel silenzio del quale, non essendo il sottotetto compreso nel novero delle parti comuni dell’edificio essenziali per la sua esistenza o necessarie all’uso comune, la presunzione di comunione ex art. 1117, n. 1, c.c. è applicabile solo nel caso in cui il vano, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, risulti oggettivamente destinato, sia pure in via potenziale, all’uso comune oppure all’esercizio di un servizio di interesse condominiale.[/B] * Cons. Stato, 14 settembre 2005, n. 4744, Targa c. Manotovani, in Arch. loc. e cond. n. 2005, 666. [/QUOTE]
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