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Essere Proprietari Immobiliari
Sottotetto non alienato, resta al proprietario originario o diventa condominiale?
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<blockquote data-quote="basty" data-source="post: 484895" data-attributes="member: 35382"><p>Concordo, ma forse non mi sono fatto intendere completamente.</p><p></p><p>E fin qui nessuno ha contestato la lapalissiana precisazione.</p><p></p><p>Sul piano pratico non esiste alcun problema: e comunque sono presenti le soluzioni.</p><p></p><p>La mia domanda era prevalentemente giuridica e procedurale. </p><p></p><p>Qui tu sei categorico: e può darsi tu abbia ragione. Ho trovato sentenze che concordano con tale assunto: ma non tutte concordi. Oggi l'art. 1117 include, in determinate condizioni, il sottotetto tra le parti comuni, ma se appare evidente la intenzione e destinazione ad usi esclusivi, la appartenenza al condominio delle quote libere non sembra scontata.</p><p></p><p>Qui invece usi il condizionale: e non sono certo di condividere il motivo dell'incertezza: e qui entra in gioco la procedura e la definizione di usucapione.</p><p></p><p>Sul piano pratico l'interessato che aveva occupato senza titolo una soffitta, e che era stato invitato a liberare la soffitta, ha brillantemente risolto la questione promuovendo presso il tribunale ricorso ex art 1168 CC e 703 CPC Azione per reintegrazione del Possesso , dando ampia documentazione del possesso continuato, pacifico e ultra sessantennale. </p><p>Più articolata, anche per mia incompetenza giuridica, la questione dell'usucapione. </p><p>E' pur vero che dal 2007 l'atteggiamento giuridico si è orientato nel considerare l'usucapione come acquisto originario:</p><p>Secondo la dottrina maggioritaria, l’usucapione è qualificato come modo di acquisto della proprietà a titolo originario per la cui realizzazione, come visto, è unicamente necessario il possesso protrattosi per la durata di vent’anni. Una volta ottenuta la proprietà del bene oggetto di usucapione, il nuovo titolare potrà disporne come meglio crede.</p><p></p><p>L’articolo 1158 del Codice civile, stabilisce che “<em>La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu’ del possesso continuato per venti anni.</em>“</p><p></p><p>Al riguardo, va precisato che la sentenza del giudice <u>ha una funzione dichiarativa</u> rendendo, di fatto, incontestabile il diritto di proprietà acquisito in capo al soggetto che ha usucapito.</p><p></p><p>Il fatto che il diritto acquisito per usucapione sorga ex lege implica che, in teoria, non sia necessario l’intervento di un giudice o di un notaio per la mera constatazione dell’usucapione.</p><p></p><p>Tuttavia, questa situazione porta ad una discrepanza tra il reale titolare del diritto e quanto riportato nei registri immobiliari e in Catasto.</p><p></p><p>La sentenza n. 2485 del 5 febbraio 2007 della Corte di Cassazione ha stabilito che non è nullo il contratto di compravendita di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente a far maturare l’usucapione, anche se l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato ancora accertato giudizialmente. </p><p></p><p>Per ovviare alla discontinuità delle trascrizioni, e quindi evitare il pericolo di evizione in caso di acquisto di un bene usucapito, diventa utile ottenere anche un accertamento giudiziale dell’usucapione avvenuta.</p><p></p><p>Poichè però , a quanto sembra, non è possibile avviare un processo di accertamento della usucapione senza individuare la controparte, il possessore che voglia anche ottenere l'accertamento giudiziale chi convoca? 1) L'Amministratore come rappresentante del Condominio? </p><p>2) Il Condominio stesso , che non ha personalità giuridica?</p><p>3) Tutti i Condomini?</p><p>4) O magari deve rintracciare il proprietario originario e/o suoi eredi ecc. ecc.?</p><p>Su questi ultimi punti, ho notato che c'è una certa incertezza da parte degli addetti ai lavori, che non vedono questo aspetto come trascurabile.</p><p></p><p>Ecco quindi spiegata la ragione del mio quesito iniziale: e in tutte le sentenze ed articoli scovati in rete da un profano come me, essi concludono che la questione vada esaminata "caso per caso": come dire che è facilissimo cascare su una buccia di banana procedurale, così come può diventare soggettivo a seconda di chi giudica, l'esito dell'iniziativa.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="basty, post: 484895, member: 35382"] Concordo, ma forse non mi sono fatto intendere completamente. E fin qui nessuno ha contestato la lapalissiana precisazione. Sul piano pratico non esiste alcun problema: e comunque sono presenti le soluzioni. La mia domanda era prevalentemente giuridica e procedurale. Qui tu sei categorico: e può darsi tu abbia ragione. Ho trovato sentenze che concordano con tale assunto: ma non tutte concordi. Oggi l'art. 1117 include, in determinate condizioni, il sottotetto tra le parti comuni, ma se appare evidente la intenzione e destinazione ad usi esclusivi, la appartenenza al condominio delle quote libere non sembra scontata. Qui invece usi il condizionale: e non sono certo di condividere il motivo dell'incertezza: e qui entra in gioco la procedura e la definizione di usucapione. Sul piano pratico l'interessato che aveva occupato senza titolo una soffitta, e che era stato invitato a liberare la soffitta, ha brillantemente risolto la questione promuovendo presso il tribunale ricorso ex art 1168 CC e 703 CPC Azione per reintegrazione del Possesso , dando ampia documentazione del possesso continuato, pacifico e ultra sessantennale. Più articolata, anche per mia incompetenza giuridica, la questione dell'usucapione. E' pur vero che dal 2007 l'atteggiamento giuridico si è orientato nel considerare l'usucapione come acquisto originario: Secondo la dottrina maggioritaria, l’usucapione è qualificato come modo di acquisto della proprietà a titolo originario per la cui realizzazione, come visto, è unicamente necessario il possesso protrattosi per la durata di vent’anni. Una volta ottenuta la proprietà del bene oggetto di usucapione, il nuovo titolare potrà disporne come meglio crede. L’articolo 1158 del Codice civile, stabilisce che “[I]La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtu’ del possesso continuato per venti anni.[/I]“ Al riguardo, va precisato che la sentenza del giudice [U]ha una funzione dichiarativa[/U] rendendo, di fatto, incontestabile il diritto di proprietà acquisito in capo al soggetto che ha usucapito. Il fatto che il diritto acquisito per usucapione sorga ex lege implica che, in teoria, non sia necessario l’intervento di un giudice o di un notaio per la mera constatazione dell’usucapione. Tuttavia, questa situazione porta ad una discrepanza tra il reale titolare del diritto e quanto riportato nei registri immobiliari e in Catasto. La sentenza n. 2485 del 5 febbraio 2007 della Corte di Cassazione ha stabilito che non è nullo il contratto di compravendita di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente a far maturare l’usucapione, anche se l’acquisto della proprietà da parte sua non sia stato ancora accertato giudizialmente. Per ovviare alla discontinuità delle trascrizioni, e quindi evitare il pericolo di evizione in caso di acquisto di un bene usucapito, diventa utile ottenere anche un accertamento giudiziale dell’usucapione avvenuta. Poichè però , a quanto sembra, non è possibile avviare un processo di accertamento della usucapione senza individuare la controparte, il possessore che voglia anche ottenere l'accertamento giudiziale chi convoca? 1) L'Amministratore come rappresentante del Condominio? 2) Il Condominio stesso , che non ha personalità giuridica? 3) Tutti i Condomini? 4) O magari deve rintracciare il proprietario originario e/o suoi eredi ecc. ecc.? Su questi ultimi punti, ho notato che c'è una certa incertezza da parte degli addetti ai lavori, che non vedono questo aspetto come trascurabile. Ecco quindi spiegata la ragione del mio quesito iniziale: e in tutte le sentenze ed articoli scovati in rete da un profano come me, essi concludono che la questione vada esaminata "caso per caso": come dire che è facilissimo cascare su una buccia di banana procedurale, così come può diventare soggettivo a seconda di chi giudica, l'esito dell'iniziativa. [/QUOTE]
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