Dimaraz

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La questione è più semplice di quel che sembra:...

MIca tanto...visto che qui si lavora di "fioretto" sulle interpretazioni...e "giocare" con le parole è una scienza molto opinabile.

Ora mi si spieghi quale sarebbe la differenza fra il perseguire un miglioramento con 1 singolo intervento rispetto alla combinazione di 2 o più.

Anche leggendo un più recente vademecum:


RIQUALIFICAZIONE GLOBALE (comma 344, articolo 1, Legge 296/2006) TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
La categoria degli interventi di “riqualificazione globale” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:


Non mi pare che nell'esordio si paragoni alla stressa stregua 1 singolo con una pluralità.
Trascuro l'indicazione finale (a mio avviso fuorviante) dove si indica solamente una aliquota).
Cozzerebbe con il caso di un Condominio dove l'intervento "globale" sulle parti comuni premette aliquote anche superiori al 65%.
E l' ENEA non è certo fonte "sovrana" su quali siano le aliquote.

limiti definiti dall’Allegato A del D.M. 11/03/2008 (come modificato dal D.M. 26/01/2010), ti permette di ottenere l'Ecobonus ai sensi del comma 344 (Riqualificazione Globale).

Tutte Leggi/Decreti emanati prima del 2018...e che, prevedessero delle precise aliquote o meno, sono automaticamente sostituite da quelle di emanazione successiva.


Pag. 2

Dove si esordisce con:
La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’IRPEF e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La legge non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente legge di bilancio. Tra queste:  la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con ...

Premesso che il "bonus energetico" prevede come condizione irrinunciabile che la "sostituzione" avvenga con sistemi (impianti, infissi etc). di cui sia dimostrabile una migliore "prestazione energetica" rispetto all'esistente non si può estrapolare l'applicabilità di una unica aliquota superiore.

Poi ognuno è libero di fare di testa propria ...e confidare nella "casualità" di una eventuale verifica/controllo.

Magari prevenire è meglio che pagare le eventuali sanzioni...e quindi un "interpello ufficiale" sarebbe quantomeno consigliato.
 

marinoernesto

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Premesso che il "bonus energetico" prevede come condizione irrinunciabile che la "sostituzione" avvenga con sistemi (impianti, infissi etc). di cui sia dimostrabile una migliore "prestazione energetica" rispetto all'esistente non si può estrapolare l'applicabilità di una unica aliquota superiore.
Se posso spiegarmi: un conto è migliorare la prestazione energetica, senza obiettivi specifici, e un conto è, come descritto nella guida dell'Agenzia delle Entrate :
raggiungere l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai limiti definiti dall’Allegato A del D.M. 11/03/2008 (come modificato dal D.M. 26/01/2010)
A me sembra questa la differenza.
 

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MIca tanto...visto che qui si lavora di "fioretto" sulle interpretazioni...e "giocare" con le parole è una scienza molto opinabile.

Ora mi si spieghi quale sarebbe la differenza fra il perseguire un miglioramento con 1 singolo intervento rispetto alla combinazione di 2 o più.

Anche leggendo un più recente vademecum:


RIQUALIFICAZIONE GLOBALE (comma 344, articolo 1, Legge 296/2006) TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
La categoria degli interventi di “riqualificazione globale” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:


Non mi pare che nell'esordio si paragoni alla stressa stregua 1 singolo con una pluralità.
Trascuro l'indicazione finale (a mio avviso fuorviante) dove si indica solamente una aliquota).
Cozzerebbe con il caso di un Condominio dove l'intervento "globale" sulle parti comuni premette aliquote anche superiori al 65%.
E l' ENEA non è certo fonte "sovrana" su quali siano le aliquote.



Tutte Leggi/Decreti emanati prima del 2018...e che, prevedessero delle precise aliquote o meno, sono automaticamente sostituite da quelle di emanazione successiva.


Pag. 2

Dove si esordisce con:
La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’IRPEF e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La legge non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente legge di bilancio. Tra queste:  la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con ...

Premesso che il "bonus energetico" prevede come condizione irrinunciabile che la "sostituzione" avvenga con sistemi (impianti, infissi etc). di cui sia dimostrabile una migliore "prestazione energetica" rispetto all'esistente non si può estrapolare l'applicabilità di una unica aliquota superiore.

Poi ognuno è libero di fare di testa propria ...e confidare nella "casualità" di una eventuale verifica/controllo.

Magari prevenire è meglio che pagare le eventuali sanzioni...e quindi un "interpello ufficiale" sarebbe quantomeno consigliato.
Allora, andiamo con ordine:
1- @marinoernesto ha detto chiaramente che si tratta di una "casa unifamiliare". Per cui, dovendo dare una risposta specifica per il suo caso e non fare un trattato sull'applicazione del comma 344 a tutti i casi possibili e immaginabili, ho esplicitamente indicato l'aliquota detrazione riferita alla sua situazione.
2- forse fraintendi il concetto di "miglioramento" con quello di "raggiungimento di un indice di prestazione energetica".
Di fatto, mentre i commi da 345 a 347 premiano (se così possiamo dire) l'implementazione di prodotti e impianti che "migliorino genericamente" dal punto di vista energetico un immobile, il comma 344 premia l'ottenimento di un obiettivo energetico ben definito
3- nella stragrande maggioranza dei casi, per far sì che un edificio possa raggiungere i parametri (obiettivi) di prestazione energetica indicati dall’Allegato A del D.M. 11/03/2008 (come modificato dal D.M. 26/01/2010) è necessario eseguire un insieme sistematico d'interventi. Uno dei casi in cui basta un singolo intervento potrebbe essere una cappottatura totale dell'immobile. Ma non è comunque possibile stabilirlo a priori senza fare una diagnosi preliminare specifica dello stesso.
4- il D.M. 11/03/2008 e, di conseguenza, il D.M. 26/01/2010 che lo ha modificato e integrato, sono decreti a valenza prettamente tecnica e non fiscale, come si può facilmente intuire dal loro titolo "Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e sono tutt'ora vigenti e validi.
Per cui, quando scrivi <<Tutte Leggi/Decreti emanati prima del 2018...e che, prevedessero delle precise aliquote o meno, sono automaticamente sostituite da quelle di emanazione successiva>> non vedo alcuna attinenza col contesto del mio post.
5- Ai fini dell'ottenimento del bonus sulla base del comma 344 (Riqualificazione Globale) l'unico parametro da tenere in considerazione è il raggiungimento degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale definiti all'Allegato A del D.M. 26/01/2010.
E per arrivarci è scontato per qualsiasi tecnico che gli interventi eseguiti debbano prevedere l'installazione di prodotti/impianti con prestazioni energetiche migliorative rispetto ai dismessi, considerati i valori molto bassi fissati.
Ma questo non ha nulla a che vedere con l'aliquota di detrazione, che è stata abbassata solo su altri commi.
Di fatti, come ho scritto prima, la riqualificazione globale non premia la sostituzione/installazione di un prodotto/impianto definito, ma il raggiungimento di un obiettivo energetico.
E lo fa proprio con il comma 344 che, oltre ad avere requisiti minimi tecnici specifici, ha un'aliquota che per le singole unità abitative è pari sempre al 65%, indipendentemente dall'intervento (o sistema d'interventi) eseguito per raggiungere l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale prefissato per la fascia climatica d'appartenenza dell'edificio.

Morale della favola: non vedo la necessità di fare alcun interpello in questo caso.
Piuttosto, per evitare contestazioni, serve un'ottima diagnosi energetica dell'interventi.
 

Dimaraz

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2- forse fraintendi il concetto di "miglioramento" con quello di "raggiungimento di un indice di prestazione energetica".
Di fatto, mentre i commi da 345 a 347 premiano (se così possiamo dire) l'implementazione di prodotti e impianti che "migliorino genericamente" dal punto di vista energetico un immobile, il comma 344 premia l'ottenimento di un obiettivo energetico ben definito

Non me se ne voglia se insisto...non ho frainteso nulla riguardo alla distinzione che citi...ma se leggiamo tale comma 344 non troviamo alcun 65%...casomai 55%:

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e
finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio
energetico


e tale 55% viene ripetuto anche nei commi 345 e 346 e 347 (quindi nessun trattamento "privilegiato" per il 344).

Quindi così come con provvedimenti successivi si è aumentato tale valore da 55 a 65...resto dell'opinione che per quanto rilevo dai testi normativi tale aliquota per gli anni 2018-2019 ha subito ulteriore modifiche con diverso valore in funzione del lavoro/impianto.
 

Nemesis

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se leggiamo tale comma 344 non troviamo alcun 65%...casomai 55%:
La legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) ha prorogato al 31
dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’IRPEF e dall’Ires) per
gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Ma la detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi.
 

Biz Consulting

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Non me se ne voglia se insisto...non ho frainteso nulla riguardo alla distinzione che citi...ma se leggiamo tale comma 344 non troviamo alcun 65%...casomai 55%:

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
Detrazione per l'installazione di pareti, pavimenti, coperture e
finestre idonee a conseguire determinati livelli di risparmio
energetico


e tale 55% viene ripetuto anche nei commi 345 e 346 e 347 (quindi nessun trattamento "privilegiato" per il 344).

Quindi così come con provvedimenti successivi si è aumentato tale valore da 55 a 65...resto dell'opinione che per quanto rilevo dai testi normativi tale aliquota per gli anni 2018-2019 ha subito ulteriore modifiche con diverso valore in funzione del lavoro/impianto.
Non c'è bisogno di andare a spulciare tutti i decreti e le Leggi di Bilancio che fino ad oggi hanno modificato la Legge 296/06 originaria per risalire all'aliquota di detrazione applicabile nel presente agli interventi di riqualificazione globale (comma 344).
Di fatto, la riduzione al 50% introdotta nel 2018 ha come oggetto alcuni degli interventi agevolati, solo quando eseguiti singolarmente e quando non permettono di raggiungere gli indici di prestazione energetica fissati dal D.M. 26/01/2010 (detraibili, quindi, ai sensi dei commi da 345 a 347).
Ma l'aliquota di base (aumentata dal 55% al 65% nel 2013) resta in vigore per tutti gli interventi singoli non esplicitamente citati nel D.L. 63/13 e s.m.i. fra quelli oggetto della riduzione di cui sopra e, a maggior ragione, anche per quelli di riqualificazione globale.
D'altronde, pensaci bene, che senso avrebbe penalizzare con un'aliquota inferiore quegli interventi che, eseguiti singolarmente o sistematicamente, permettono di raggiungere gli indici di prestazione energetica eccellenti fissati dal D.M. 26/01/2010?
Ti consiglio di leggere pag 11 e 12 della Guida dell'Agenzia delle Entrate, dove si spiega bene il concetto di riqualificazione globale.
E, se vuoi aver la certezza dell'aliquota applicabile a tali interventi e non ti fidi di me, ti basta aprire il relativo vademecum dell'Enea (già linkato da @marinoernesto) e la troverai alla riga "Entità del beneficio" a pag.1.
Poi, se non ti bastano queste "prove", chiama l'Agenzia delle Entrate e chiedi conferma. Ti assicuro che ti risponderanno esattamente la stessa cosa.
 

Dimaraz

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Ti consiglio di leggere pag 11 e 12 della Guida dell'Agenzia delle Entrate, dove si spiega bene il concetto di riqualificazione globale.
E, se vuoi aver la certezza dell'aliquota applicabile a tali interventi e non ti fidi di me

Non è questione di "fiducia"...ma di arrivare a capire la dinamica...e nella spiegazione iniziale cui riferivi al comma 344 come dirimente per l'applicazione di una aliquota maggiore non trovavo controprova nel testo originario: nella Legge 296 non si dava alcun "privilegio" ...tutti gli interventi (singoli o complessivi) godevano del 55%.

E nemmeno poteva essere dirimente la questione delle successive modifiche di aliquota tant'è che fino al 2017 anche il singolo intervento che comunque non permetteva il raggiungimento della prestazione energetica per soddisfare il comma 344 godeva del 65%

Ho comunque letto da "diversa angolatura" la contorta (e deprecabile) spiegazione della Guida Agenzia delle Entrate sull'Ecobonus 2019 a pag. 5.
Sarebbe stato più esemplificativo che venisse evidenziato , come fatto a pag. 6 per le maggiori aliquote concesse ai Condomini per le parti Comuni.

Poi, se non ti bastano queste "prove", chiama l'Agenzia delle Entrate e chiedi conferma.

Direi che la questione non mi "coinvolge fino a tal punto"....quantomeno fino a quando non dovrò interessarmene per immobili personali.
Sono cointeressato per l'ambito lavorativo in cui opero...ma la "gestione fiscale" dei clienti non è un mio compito.
Farò comunque bagaglio della spiegazione quale servizio aggiunto.

Grazie.
 

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