MIca tanto...visto che qui si lavora di "fioretto" sulle interpretazioni...e "giocare" con le parole è una scienza molto opinabile.
Ora mi si spieghi quale sarebbe la differenza fra il perseguire un miglioramento con 1 singolo intervento rispetto alla combinazione di 2 o più.
Anche leggendo un più recente vademecum:
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE (comma 344, articolo 1, Legge 296/2006) TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
La categoria degli interventi di “riqualificazione globale” comprende qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi che incida sulla prestazione energetica dell’edificio. Quindi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si ritengono agevolabili:
Non mi pare che nell'esordio si paragoni alla stressa stregua 1 singolo con una pluralità.
Trascuro l'indicazione finale (a mio avviso fuorviante) dove si indica solamente una aliquota).
Cozzerebbe con il caso di un Condominio dove l'intervento "globale" sulle parti comuni premette aliquote anche superiori al 65%.
E l' ENEA non è certo fonte "sovrana" su quali siano le aliquote.
Tutte Leggi/Decreti emanati prima del 2018...e che, prevedessero delle precise aliquote o meno, sono automaticamente sostituite da quelle di emanazione successiva.
Pag. 2
Dove si esordisce con:
La legge di bilancio 2019 (legge n.145 del 30 dicembre 2018) ha prorogato al 31 dicembre 2019, nella misura del 65%, la detrazione fiscale (dall’IRPEF e dall’Ires) per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. La legge non ha modificato, invece, le novità introdotte dalla precedente legge di bilancio. Tra queste: la riduzione al 50% della percentuale di detrazione per le spese relative all’acquisto e alla posa in opera di finestre comprensive di infissi, delle schermature solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con ...
Premesso che il "bonus energetico" prevede come
condizione irrinunciabile che la "sostituzione" avvenga con sistemi (impianti, infissi etc). di cui sia dimostrabile una migliore "prestazione energetica" rispetto all'esistente non si può estrapolare l'applicabilità di una unica aliquota superiore.
Poi ognuno è libero di fare di testa propria ...e confidare nella "casualità" di una eventuale verifica/controllo.
Magari prevenire è meglio che pagare le eventuali sanzioni...e quindi un "interpello ufficiale" sarebbe quantomeno consigliato.
Allora, andiamo con ordine:
1-
@marinoernesto ha detto chiaramente che si tratta di una "casa unifamiliare". Per cui, dovendo dare una risposta specifica per il suo caso e non fare un trattato sull'applicazione del comma 344 a tutti i casi possibili e immaginabili, ho esplicitamente indicato l'aliquota detrazione riferita alla sua situazione.
2- forse fraintendi il concetto di "miglioramento" con quello di "raggiungimento di un indice di prestazione energetica".
Di fatto, mentre i commi da 345 a 347 premiano (se così possiamo dire) l'implementazione di prodotti e impianti che "migliorino genericamente" dal punto di vista energetico un immobile, il comma 344 premia l'ottenimento di un obiettivo energetico ben definito
3- nella stragrande maggioranza dei casi, per far sì che un edificio possa raggiungere i parametri (obiettivi) di prestazione energetica indicati dall’Allegato A del D.M. 11/03/2008 (come modificato dal D.M. 26/01/2010) è necessario eseguire un insieme sistematico d'interventi. Uno dei casi in cui basta un singolo intervento potrebbe essere una cappottatura totale dell'immobile. Ma non è comunque possibile stabilirlo a priori senza fare una diagnosi preliminare specifica dello stesso.
4- il D.M. 11/03/2008 e, di conseguenza, il D.M. 26/01/2010 che lo ha modificato e integrato, sono decreti a valenza prettamente tecnica e non fiscale, come si può facilmente intuire dal loro titolo "
Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e sono tutt'ora vigenti e validi.
Per cui, quando scrivi <<
Tutte Leggi/Decreti emanati prima del 2018...e che, prevedessero delle precise aliquote o meno, sono automaticamente sostituite da quelle di emanazione successiva>> non vedo alcuna attinenza col contesto del mio post.
5- Ai fini dell'ottenimento del bonus sulla base del comma 344 (Riqualificazione Globale) l'unico parametro da tenere in considerazione è il raggiungimento degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale definiti all'Allegato A del D.M. 26/01/2010.
E per arrivarci è scontato per qualsiasi tecnico che gli interventi eseguiti debbano prevedere l'installazione di prodotti/impianti con prestazioni energetiche migliorative rispetto ai dismessi, considerati i valori molto bassi fissati.
Ma questo non ha nulla a che vedere con l'aliquota di detrazione, che è stata abbassata solo su altri commi.
Di fatti, come ho scritto prima, la riqualificazione globale non premia la sostituzione/installazione di un prodotto/impianto definito, ma il raggiungimento di un obiettivo energetico.
E lo fa proprio con il comma 344 che, oltre ad avere requisiti minimi tecnici specifici, ha un'aliquota che per le singole unità abitative è pari sempre al 65%, indipendentemente dall'intervento (o sistema d'interventi) eseguito per raggiungere l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale prefissato per la fascia climatica d'appartenenza dell'edificio.
Morale della favola: non vedo la necessità di fare alcun interpello in questo caso.
Piuttosto, per evitare contestazioni, serve un'ottima diagnosi energetica dell'interventi.