Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
se tua sorella possiede da oltre vent'anni
tua madre nel testamento può dare disposizioni solo sulle sue proprietà e non se quelle appartenute al marito.Mia madre ha lasciato scritto quanto, fin dalla nostra nascita, i nostri genitori avevano deciso di lasciare a noi figlie.
Ti ringrazio moltissimoo per la tua rispostatua madre nel testamento può dare disposizioni solo sulle sue proprietà e non se quelle appartenute al marito.
Comunque alla fine, se il testamento di vostra madre non ha privilegiato una delle due, ed avete accettato l'eredità, sia di vostro padre che di vostra madre, adesso vi trovate comproprietarie, magari per quote non uguali, di immobili. Il problema è che, non avendo fatto una divisione ereditaria, avete la proprietà indivisa e il fatto che una occupi ed abiti in un appartamento e l'altra faccia altrettanto con l'altro appartamento non sancisce una divisione di fatto degli immobili. Secondo me ognuna dovrebbe pagare l'IMU come seconda casa sulla percentuale di proprietà dell'immobile nel quale non è residente.
Giusto, quindi, consigliarti di rivolgerti al Giudice per la divisione della comunione, non solo ereditaria ma anche della casa ala mare, debitamente assistita da un avvocato e da un Consulente Tecnico di Parte (CTP) per la valutazione dei beni in comproprietà con tua sorella. Il Giudice nominerà un suo Consulente Tecnico d'ufficio (CTU) che provvederà alla divisione degli immobili con eventuale conguaglio in denaro.
Tua sorella non può impedirti di sciogliere la comproprietà che tu hai con lei.
Grazie molto esaustivoIo la vedo dura spiegare di possedere (con tutti i crismi dell' animus possidendi) una "casa vacanze" dove non si è stabilita residenza e dove non si è fisicamente agito quale unico proprietario (impedendo l'uso agli altri comproprietari, pagando personalmente tutte le tasse e le spese).
Giurisprudenza docet:
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 29 maggio 2015, n. 11277
....
Cosicchè, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi, per un verso, l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, per altro verso, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, per cui ove possa sussistere un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere, ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva (cfr. Cass. 9.4.1990, n. 2944; cfr. specificamente sul terreno della comunione ereditaria,Cass. 20.6.1996, n. 5687, secondo cui il coerede può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri coeredi, senza che sia necessaria l'interversione del titolo del possesso, attraverso l'estensione del possesso medesimo in termini di esclusività, ma a tal fine non è sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall'uso della cosa, occorrendo altresì che il coerede ne abbia goduto in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus).
Si osserva altresì che, nei termini testè enunciati, è tuttavia inesorabilmente destinata ad esplicar valenza la previsione dell'articolo 1144 c.c. ("gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso").
Ebbene, in tal ultima prospettiva, non vi è motivo alcuno che questa Corte disattenda il proprio radicato insegnamento.
Ovvero l'insegnamento secondo cui nell'indagine diretta a stabilire, alla stregua di ogni circostanza del caso concreto, se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e quindi sia inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo, nel senso dell'esclusione di detta situazione di tolleranza, qualora si verta in tema di rapporti non di parentela, ma di mera amicizia o buon vicinato,...
Occhio alla comprensione dell'ultimo passaggio...traduco: solo qualora non vi siano rapporti di parentela si può contestare la valenza dell'art. 1144.
Perchè è ben plausibile che fra famigliari stretti si possa genericamente tollerare l'uso (detenzione) personale di un bene comune.
Ringrazio del commento.a parte l'esame documentale della fattispecie che non è possibile in questa sede ricordo che per sciogliere la comunione ereditaria in ogni caso la procedura della divisione giudiziale deve essere preceduta dalla mediazione obbligatoria in questo caso per cui ogni parte dovrà essere assistita da un avvocato, in mancanza di accordo dinanzi il mediatore potrà procedere con la divisione giudiziale in Tribunale.
Gratis per sempre!