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Area Tecnica ed Edilizia
Catasto Fabbricati ed Edilizia Urbana
Sopraelevazione villa bifamiliare. Non mi devono chiedere il permesso?
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Testo
<blockquote data-quote="Giovanni_Brevi" data-source="post: 7794" data-attributes="member: 4663"><p>Salve,</p><p>sono in causa dal 2006 per una situazione analoga.</p><p>Quanto scritto nelle risposte è , a mio parere, parzialmente corretto , mi permetto di darti qualche suggerimento .</p><p>1)Vai all'ufficio Edilizia Provata del tuo Comune e fatti rilasciare una copia della documentazione presentata con la DIA , in particolare controlla se è stato complita il documento sostitutivo dell'atto di proprietà.</p><p>Ricordati che il Comune non entra in merito agli aspetti legali , si tutela con un "salvo diritti di terzi" , ma come privato cittadino puoi chiedere all'ufficio edilizia di effettuare dei sopraluoghi x verificare eventuali difformità .</p><p>2) Rlieggi attentamente il rogito e controlla se viene citato il sottotetto o le parti comuni e verifica presso il catasto se il sottotetto è stato frazionato.</p><p>3) Verifica se l'infrastrutture sono comuni , ad esempio l'allaciamento acqua,gas,fossa biologica,... e se nel sottotetto ci sono infrastrutture comuni come antennaTV , centralina , canna fumaria , pluviali, scarichi dell'acqua ,... falda comune .</p><p>4) La bifamiliare è generalmente considerata un condominio minimo ( sentenze di cassazione) , solo nel caso in cui l'unica parte in comune è il muro divisorio potrebbe ricadere nella comunione , quindi in linea di principio vale l'art.1117 , quindi il sottotetto è parte comune.</p><p>5) Anche se il sottotetto è comune può essere applicato l'art.1127 , ma devono essere rispettati i relativi commi.</p><p>6) il muro può essere alzato a norma dell'art.885 ( o 805 ) , ma questo non deve privare di nessun diritto l'altro condomino , come ad esempio non rispettando la distanza legale.</p><p>7) Devono essere rispettate le distanze legali anche in condominio , ma se costruisce in aderenza ed la falda del tetto è uniforme automaticamente non può essere violata la distanza legale .</p><p>8) Ricordiamoci che il comma dell'art.1127 parla di aspetto architettonico e non di decoro architettonico .</p><p>L’aspetto architettonico , quello citato nell’art.1127, è molto più definibile,rilevabile e circonstanziato del decoro architettonico citato nell’art.1120 .</p><p>L’aspetto architettonico è “oggettivo” , guardando l’edificio parzialmente sopraelevato è evidente che è stata modificata l’originale forma estetica e questo è già sufficente per affermare che l’aspetto architettonico è stato violato .Viceversa difficilmente , guardando un edificio il cui ultimo piano è stato sopraelevato totalmente , è possibile affermare che è stata realizzata una sopraelevazione o ipotizzare qual’era l’originario numero di piani , in altre parole non viene notato che l’edificio è stato oggetto di sopraelevazione e quindi non viene violato l’aspetto architettonico.</p><p>Alcune sentenze</p><p>Condominio – presunzione di parti comuni – assenza di titolo contrario – sussistenza [art. 1117 c.c.]</p><p>Le tre sentenze di Cassazione sotto riportate rispecchiano totalmente la nostra situazione .</p><p>La sentenza di cassazione n.4744 è quella maggiormente “gettonata” in caso di bifamiliare orizzontale ed è esattamente paragonabile alla situazione dell’edificio , la sentenza di cassazione n.9093 indica che non è necessario poter accedere fisicamente o utilizzare il bene . </p><p></p><p></p><p></p><p>Ricordati se vai in causa di scegliere un CTP che sia anche CTU perchè tra di loro si conoscono e puoi immaginare cosa succede.Ricordiamoci che siamo la nazione in Europa con regole sull'edilizia più restrittive , ma siamo contemporaneamente la nazione con la maggiore percentuale di abiusivismo.</p><p>Se ti interessa avere altre info scrivimi,purtroppo sono molto documentato in materia</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Giovanni_Brevi, post: 7794, member: 4663"] Salve, sono in causa dal 2006 per una situazione analoga. Quanto scritto nelle risposte è , a mio parere, parzialmente corretto , mi permetto di darti qualche suggerimento . 1)Vai all'ufficio Edilizia Provata del tuo Comune e fatti rilasciare una copia della documentazione presentata con la DIA , in particolare controlla se è stato complita il documento sostitutivo dell'atto di proprietà. Ricordati che il Comune non entra in merito agli aspetti legali , si tutela con un "salvo diritti di terzi" , ma come privato cittadino puoi chiedere all'ufficio edilizia di effettuare dei sopraluoghi x verificare eventuali difformità . 2) Rlieggi attentamente il rogito e controlla se viene citato il sottotetto o le parti comuni e verifica presso il catasto se il sottotetto è stato frazionato. 3) Verifica se l'infrastrutture sono comuni , ad esempio l'allaciamento acqua,gas,fossa biologica,... e se nel sottotetto ci sono infrastrutture comuni come antennaTV , centralina , canna fumaria , pluviali, scarichi dell'acqua ,... falda comune . 4) La bifamiliare è generalmente considerata un condominio minimo ( sentenze di cassazione) , solo nel caso in cui l'unica parte in comune è il muro divisorio potrebbe ricadere nella comunione , quindi in linea di principio vale l'art.1117 , quindi il sottotetto è parte comune. 5) Anche se il sottotetto è comune può essere applicato l'art.1127 , ma devono essere rispettati i relativi commi. 6) il muro può essere alzato a norma dell'art.885 ( o 805 ) , ma questo non deve privare di nessun diritto l'altro condomino , come ad esempio non rispettando la distanza legale. 7) Devono essere rispettate le distanze legali anche in condominio , ma se costruisce in aderenza ed la falda del tetto è uniforme automaticamente non può essere violata la distanza legale . 8) Ricordiamoci che il comma dell'art.1127 parla di aspetto architettonico e non di decoro architettonico . L’aspetto architettonico , quello citato nell’art.1127, è molto più definibile,rilevabile e circonstanziato del decoro architettonico citato nell’art.1120 . L’aspetto architettonico è “oggettivo” , guardando l’edificio parzialmente sopraelevato è evidente che è stata modificata l’originale forma estetica e questo è già sufficente per affermare che l’aspetto architettonico è stato violato .Viceversa difficilmente , guardando un edificio il cui ultimo piano è stato sopraelevato totalmente , è possibile affermare che è stata realizzata una sopraelevazione o ipotizzare qual’era l’originario numero di piani , in altre parole non viene notato che l’edificio è stato oggetto di sopraelevazione e quindi non viene violato l’aspetto architettonico. Alcune sentenze Condominio – presunzione di parti comuni – assenza di titolo contrario – sussistenza [art. 1117 c.c.] Le tre sentenze di Cassazione sotto riportate rispecchiano totalmente la nostra situazione . La sentenza di cassazione n.4744 è quella maggiormente “gettonata” in caso di bifamiliare orizzontale ed è esattamente paragonabile alla situazione dell’edificio , la sentenza di cassazione n.9093 indica che non è necessario poter accedere fisicamente o utilizzare il bene . Ricordati se vai in causa di scegliere un CTP che sia anche CTU perchè tra di loro si conoscono e puoi immaginare cosa succede.Ricordiamoci che siamo la nazione in Europa con regole sull'edilizia più restrittive , ma siamo contemporaneamente la nazione con la maggiore percentuale di abiusivismo. Se ti interessa avere altre info scrivimi,purtroppo sono molto documentato in materia [/QUOTE]
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