rabatmogol

Nuovo Iscritto
Salve a tutti,
I miei genitori separati legalmente, in ottemperanza a quanto stabilito nell'atto di separazione, hanno donato a
me e mia sorella l'appartamento che avevano in comunione di beni. Il notaio ha applicato a questa donazione le
agevolazioni previste dall'art 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74. Ora io ho intenzione di acquistare un appartamento
a Roma dove mi sono trasferito per lavoro. Ho diritto alle agevolazioni fiscali per la prima casa e per il mutuo che
vorrei accendere per l'acquisto? Grazie
 
L

Loretta Grazia

Ospite
Puoi tranquillamente richiedere le agevolazioni prima casa e il mutuo per l'acquisto a Roma. Infatti le agevolazioni previste dalla legge n. 74/1987 riguardano l'esenzione dalla tassa di bollo, di registro e da ogni altra tassa per tutti gli atti relativi allo scioglimento del matrimonio, quindi tu ora non hai nessun problema. Ciao
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Al riguardo tenga conto:
- Lei ha correttamente beneficiato insieme alla sorella della detassazione
-Per quanto attiene il nuovo acquisto la norma, fra l'altro prevede
1-l'immobile da acquistare deve trovarsi nel Comune ove l'acquirente ha la residenza (o si impegni a stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto) oppure, in alternativa, nel Comune ove l'acquirente svolge la propria attivita' lavorativa;
2- l'acquirente non puo' essere titolare (sia in modo esclusivo che in comunione con il coniuge) di nessun diritto di proprieta', usufrutto, uso, abitazione su un'altra casa posta nel Comune in cui ha intenzione di effettuare l'acquisto;
3- nello stesso modo non puo' essere titolare -neppure in parte- di diritti di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o nuda proprieta' relativamente ad abitazioni gia' precedentemente ACQUISTATA -da lui o dal coniuge- godendo di agevolazioni prima casa. Questo su tutto il territorio nazionale;

Fermo quanto sopra nella valutazione complessiva tenga inoltre conto della ordinanza che segue che in sostanza afferma: se io posseggo una "quota di prima casa" ma questa non è idonea ad essere fruita come tale ( è il suo caso visto che Vi abita sua sorella) ho diritto di fruire ancora delle agevolazioni indicate dalla legge per una nuova " prima casa"

La Cassazione, Ordinanza n. 100 del 8 gennaio 2010:
La massima
"Secondo canoni ermeneutici di questa Corte , in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'articolo 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di regsistro, la non possidenza di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia."
 

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