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Testo
<blockquote data-quote="Nemesis" data-source="post: 198089" data-attributes="member: 15253"><p>Il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al nuovo locatario all'avvio delle trattativa e consegnarlo alla fine della medesima.</p><p>Nel contratto deve essere inserita apposita clausola con la quale il conduttore dichiara "di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici".</p><p>No, non esiste. Né per la città di Roma, né per qualunque altro comune della Repubblica.</p><p>Sì.</p><p>L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o</p><p>riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al D.P.R. n. 74/2013, e al D.P.R. n. 75/2013. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica <u>decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata</u> per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 192/2005, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Nemesis, post: 198089, member: 15253"] Il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al nuovo locatario all'avvio delle trattativa e consegnarlo alla fine della medesima. Nel contratto deve essere inserita apposita clausola con la quale il conduttore dichiara "di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici". No, non esiste. Né per la città di Roma, né per qualunque altro comune della Repubblica. Sì. L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al D.P.R. n. 74/2013, e al D.P.R. n. 75/2013. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica [U]decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata[/U] per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 192/2005, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica. [/QUOTE]
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