lucy07

Membro Attivo
Proprietario Casa
Salve
Questa dicitura alla sezione, canone ,di un contratto di locazione : il mancato pagamento di una mensilità del canone ,decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento nel termine previsto degli oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ... si riferisce alla clausola risolutiva espressa ?
anche se non viene specificatamente riportata attraverso l'art. di legge?
 
Ultima modifica:

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
E' una clausola standard che si scrive abitualmente nei contratti di locazione.

Il locatore non può decidere unilateralmente di risolvere il contratto in caso di mancato pagamento, perché il conduttore potrebbe sanare la morosità davanti al giudice (artt. 5 e 55 l. 392/1978).

Ne abbiamo discusso in questo thread:


(post #11 e #13)
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
si riferisce alla clausola risolutiva espressa ?
Secondo me no: è una clausola comune nei contratti e indica che, nei casi citati, il locatore potrà iniziare il procedimento di sfratto.
La clausola risolutiva espressa dovrebbe essere "espressamente" indicata con gli estremi del C.C.; ma con la nostra legislazione, che considera ancora l'inquilino la parte debole (SIC!), anche l'applicazione della clausola risolutiva espressa, non è più "espressa", ma dovrà sottostare alle fantasiose elucubrazioni del giudice di turno.
 

lucy07

Membro Attivo
Proprietario Casa
In questo caso parliamo di un contratto commerciale, dunque tale dicitura che valore ha? mentre se riportasse la clausola risolutiva espressa farebbe differenza? e quale ?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
un contratto commerciale
Il mancato pagamento del canone di locazione di un immobile, ad uso diverso da quello abitativo, non consente di ritenere automaticamente in essere la gravità dell'inadempimento in quanto incidente su una delle obbligazioni primarie del contratto, ma è necessario che la morosità sia idonea a sconvolgere l'intera economia del rapporto.

Negli immobili ad uso diverso
(dall'abitativo), è il giudice a dover determinare, con valutazione discrezionale, la gravità dell'inadempimento.
Fonte:



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