Non addentriamoci nel terreno alquanto spinoso dei "contratti di adesione" e delle relative "clausole vessatorie".Il discorso sarebbe lunghissimo.
Rimane peraltro punto fermo che il contratto di utenza telefonica deve inquadrarsi tra i contratti di somministrazione previsti dall'articolo 1559 c.c. con esecuzione continua.
Rientra tale tipo di contratto nella categoria di quelli "per adesione" con la particolarità che lo schema non è predisposto soltanto dalla concessionaria, ma è in parte direttamente fissato da provvedimenti legislativi o amministrativi, pur conservando sempre la sua natura contrattuale di diritto privato (Cass.Sez.unite, 29 novembre 1978 n.5613).
In conclusione alla stregua delle mie esperienze ritengo convenga allo stato continuare i rapporti con la Telecom.
Riporto ad abundantiam una massima della S.C.:
"Cass. civ., sez. III, 29 aprile 1997, n. 3686 - Pres. Nicastro - Est. Cocco - P.M. Marinelli (conf.) - Moretto c. Telecom s.p.a.
Massima ufficiale.
L'abbonamento telefonico è un contratto di adesione (art. 1341 c.c.) non ad uno schema negoziale predisposto dalla società concessionaria del servizio, bensì disciplinato dalla legge, che prevede il sistema delle tariffe a contatore nella rete telefonica per la contabilizzazione del traffico dell'utenza (art. 233 r.d. 645 del 1936) e poiché il contatore centrale è sottoposto a controlli e collaudi della pubblica amministrazione, si presume idoneo ad un'esatta contabilizzazione".
Ciao.
Gatta