liana bonanni

Nuovo Iscritto
buongiorno, è la prima volta che mi rivolgo a voi, e vi ringrazio.Il mio quesito è questo ho una assemblea condominiale, e mi sono accorta che nelle precedenti assemblee,io non c'ero, sono stati modificati i millesimi di proprietà diminuendoli, per fa entrare due condomini della palazzina di fronte che hanno nel parco condominiale l'entrata e il posto macchina assegnato a suo tempo dal costruttore.Ora secondo me questi condomini concorrono in minima parte alle spese del parco e dei vialetti ma certamente non votano.Inoltre un condomino ha acquistato una cantina da un'altro condomino, della mia stessa palazzina e detti millesimi si sommano alla sua proprieta senza fare una'assemblea all'umaniità. Grazie per il vostro tempo
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
Le tabelle millesimali rappresentano la misura dei diritti vantati da ciascun proprietario sulle parti e sui servizi comuni dell' edificio. Costituiscono il parametro fondamentale per la suddivisione delle spese comuni tra i condòmini.
Costituiscono uno dei due parametri a cui fare riferimento per la formazione delle maggioranze in assemblea.

I millesimi non si possono modificare senza l' assenso unanime di tutti i condòmini.
 

mgy

Nuovo Iscritto
Tabelle millesimali: unanimità o maggioranza? La parola alle Sezioni Unite.

Saranno le sezioni Unite della Cassazione a decidere due importanti questioni relative al condominio.

I giudici di legittimità dovranno stabilire la competenza dell’assemblea in relazione all’approvazione e revisione delle tabelle millesimali e i limiti alla legittimazione passiva dell’amministratore di condominio.

Per un lungo periodo la Cassazione ha ritenuto che l’assemblea non sia competente sull'approvazione o la revoca delle tabelle millesimali: esse costituiscono oggetto di un negozio di accertamento che impone un consenso unanime, in mancanza del quale provvede il giudice su istanza di parte, in contraddittorio con tutti i condomini.
L’indirizzo opposto sostiene invece che l’obiettivo dei condomini è solo prendere atto della traduzione in frazioni millesimali di un rapporto di valori che già esiste: l’atto si limita a “fotografare” la realtà e, dunque, non rientra nello schema di negozio giuridico, che consiste invece nella conformazione della realtà oggettiva alla volontà delle parti.

Cassazione civile , sez. II, ordinanza 02.02.2009 n° 2568
 

Antonio Azzaretto

Membro dello Staff
....Fammi capire un po' meglio,

Nella tua prospettiva, pertanto, Liana dice:

Avete modificato le tabelle millesimali.
Io non sono d' accordo, perchè penso che ledano i miei diritti, ed inoltre credo che io debba pagare di meno per una serie di ragioni.

Allora mi deduco una quota (diciamo il 20%) fino a che non ci accordiamo.

Il tutto lo scrivo in un buon italiano e lo invio per lettera raccomandata all' amministratore.

L' amministratore, pertanto, si ritrova da una parte con una condòmina che paga di meno di ciò che le tabelle millesimali stabiliscono, (tabelle approvate senza l' autorizzazione della condòmina suddetta), e dall' altra parte si ritrova altri condòmini che ritengono sia giusta la variazione della tabella millesimale, e vogliono mantenerla e magari anche votare in assemblea.

....naturalmente tutti gli altri condòmini noteranno, a questo punto, che le loro tabelle millesimali sono state cambiate e vorranno spiegazioni a riguardo.

Secondo te, l' amministratore come dovrebbe comportarsi?
 

Ottavio Locatelli

Nuovo Iscritto
inutile trovare vie traverse o scappatoie, volete modificare i millesimi? dovete semplicemente rifarli e poi rivolgervi ad un giudice. solo così sarà tutto regolare e ovviamente con l'unanimità al 100% !!!!
 

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