clemente

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E no non basta pagare le plusvalenze devi anche pagare l'IMU su 200.000,00 euro altrimenti appena fatto l'atto il Comune ti piomberà addosso come un falco per richiederti tutta la differenza ...:occhi_al_cielo:
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Tu sei liberissima di richiedere il prezzo che vuoi, il problema è trovare il pollo che abbocchi. Poi il resto sono problemi che devono comunque essere analizzati.
 

Gianco

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Certo che prevedere un incremento del valore di un immobile da vendere del 45% in tre anni è un bello stress che molti si accollerebbero per levarti queste preoccupazioni.
 

Nemesis

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Proprietario Casa
E no non basta pagare le plusvalenze devi anche pagare l'IMU su 200.000,00 euro
No.
Per le aree fabbricabili, la base imponibile IMU è data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Per le aree fabbricabili, la base imponibile IMU è data dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Scusa, volevo porre il quesito ed evidentemente ho sbagliato tasto.
Volevo dire ma non è la stessa cosa espressa in modo differente? Altrimenti fammi capire.
 

clemente

Membro Attivo
Professionista
Il D.l. n° 201/2011 convertito dalla Legge n° 214/2011 (c.d. Decreto Salva Italia), articolo 13 – Istituzione dell’Imposta Municipale Propria di tipo Sperimentale, ha richiamato, per la definizione di area edificabile, l’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo. n° 504/1992 (già istitutivo dell’ICI).
La norma (integrata dal Decreto Legge n° 223/2006 convertito nella Legge n° 248/2006, art. 36, comma 2) stabilisce che “un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.

I comuni poi (almeno da queste parti) stabiliscono un valore a mq per ciascun tipo di area edificabile in base alla media dei prezzi di vendita negli anni precedenti, e se non ci si attiene oppure il valore stabilito in perizia è più basso, non appena registrato l'atto di vendita fanno i conteggi in base ai loro parametri e richiedono differenze, interessi e sanzioni. Se poi il contribuente si reca all'ufficio tributi a reclamare ... la riposta è: paghi immediatamente con sanzioni ridotte oppure faccia ricorso ... Peccato che un ricorso in commissione tributaria ha un costo elevato anche perché deve essere presentato da un tributarista esperto nel ramo e quindi il povero contribuente finisce per pagare quanto richiesto. ....
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
I comuni poi (almeno da queste parti) stabiliscono un valore a mq per ciascun tipo di area edificabile in base alla media dei prezzi di vendita negli anni precedenti, e se non ci si attiene oppure il valore stabilito in perizia è più basso, non appena registrato l'atto di vendita fanno i conteggi in base ai loro parametri e richiedono differenze, interessi e sanzioni.
Che è cosa diversa da quanto da te scritto precedentemente: "devi anche pagare l'IMU su 200.000,00 euro".
 

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