Salve.
Più leggo e più mi confondo con le agevolazioni fiscali, conseguenti alla pubblicazione n. 62 del 15/3/2017 del decreto del 16 gennaio 2017 sui canoni concordati.
I vari siti che ho letto enfatizzano le modifiche su tale argomento riportando che, a partire dal 2019, ci sono agevolazioni sia con cedolare secca (10% ) che senza (imponibile del 95% -30% sull'importo del canone concordato), ma nessuno specifica se queste agevolazioni sono valide per tutti i comuni dove sono stati stipulati accordi tra le sigle sindacali dei proprietari di immobili ed inquilini o solo su quelli che sono anche capoluoghi di regione, o ad essi limitrofi, o ancora quelli definiti ad alta densità abitativa. Se le modifiche non fossero per tutti i comuni, a mio modesto avviso, sostanziali modifiche delle agevolazioni fiscali non ne vedo. Infatti sulle istruzioni del 730, ad esempio sulla cedolare secca, si legge:
"Dal 2014 è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi
accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998)
relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i
comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE
con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B).
imissis.....
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei
cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a
seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso,
deve essere barrata la casella di colonna 13 “Stato di emergenza”.
La domanda che pongo è pertanto: le modifiche alle agevolazioni inserite a partire dal 2019 interessano tutti i comuni italiani?
grazie
Più leggo e più mi confondo con le agevolazioni fiscali, conseguenti alla pubblicazione n. 62 del 15/3/2017 del decreto del 16 gennaio 2017 sui canoni concordati.
I vari siti che ho letto enfatizzano le modifiche su tale argomento riportando che, a partire dal 2019, ci sono agevolazioni sia con cedolare secca (10% ) che senza (imponibile del 95% -30% sull'importo del canone concordato), ma nessuno specifica se queste agevolazioni sono valide per tutti i comuni dove sono stati stipulati accordi tra le sigle sindacali dei proprietari di immobili ed inquilini o solo su quelli che sono anche capoluoghi di regione, o ad essi limitrofi, o ancora quelli definiti ad alta densità abitativa. Se le modifiche non fossero per tutti i comuni, a mio modesto avviso, sostanziali modifiche delle agevolazioni fiscali non ne vedo. Infatti sulle istruzioni del 730, ad esempio sulla cedolare secca, si legge:
"Dal 2014 è prevista un’aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi
accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998)
relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i
comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE
con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna “Utilizzo” della sezione I del quadro B).
imissis.....
L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei
cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a
seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso,
deve essere barrata la casella di colonna 13 “Stato di emergenza”.
La domanda che pongo è pertanto: le modifiche alle agevolazioni inserite a partire dal 2019 interessano tutti i comuni italiani?
grazie