lamary

Nuovo Iscritto
Buonasera, mi rivolgo a questo forum per chiedere un consiglio, o un aiuto prima d poter agire personalmente.
Due anni fa mio padre m diede una mansarda, dicendomi che potevo stare qui a vivere. Andata a registrarmi nel comune d residenza e intestando a me le varie utenze, ho dichiarato la mia presenza nell'immobile.
Ad oggi dopo varie spiacevoli vicessitudini mi è arrivata una lettera dal suo avvocato settimana scorsa in cui è scritto che mio padre recide il contratto di comodato d'uso quindi mi sfratta e che entro 30 gg devo andare via di qui.
Ora, io con mio padre non ho mai firmato nessun tipo di contratto, ho sempre pagato bollette varie ecc. Ho pagato ICI e IMU, perchè sosteneva dovessi pagarle io visto il favore che m stava facendo.
Premetto che non ho un lavoro fisso, quindi nessuna possibilità di potermi pagare un eventuale affitto da qualche parte.
La domanda è. Può realmente sbattermi fuori casa sua tra 20gg?!
Sono abbastanza disperata e non so come muovermi.
Se potete darmi qualche delucidazione in proposito vi ringrazio.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Può esitere il contratto di comodato verbale e questo è il suo caso (veda la trattazione che sta a significare che detta fattispecie esiste e nel caso è pure regolare il trattamento fiscale ) Pertanto tericamente suo padre potrebbe revocare un atto valido salvo quanto sotto.
La via d'uscita và analizzata nel contesto del diritto di famiglia. Mi sembra di aver scorso delle sentenze che obbligano il genitore al mantenimento della figlia che versa in queste condizioni economiche. Ma l'argomento andrebbe approfondito da un esperto legale .



Si rivolga ad un legale esperto di diritto do famiglia ( o ad una associazione di consumatori che si avvalga di un legale al suo interno)





il contratto di comodato di beni immobili, in forma scritta, è contemplato
tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (art. 5, co. 4, Tariffa, Parte Prima, D.P.R. 131/1986 , per i quali è prevista l’applicazione dell’imposta di registro
nella misura fissa di e 168.
Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria, poiché nella norma non vi è alcun riferimento alla tipologia della forma, si deve ritenere che il contratto di comodato scritto
è sottoposto all’obbligo della registrazione a prescindere dalla specifica forma in cui è redatto
(atto pubblico, scrittura privata autenticata o non autenticata) in quanto l’obbligo di registrazione discende direttamente dalla natura dei beni oggetto di comodato.
Con riferimento al contratto verbale di comodato, l’art. 3, co. 1 del citato decreto, nell’elencare
i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non richiama il contratto di comodato. Ne deriva che i contratti verbali di comodato, che abbiano per oggetto sia beni immobili che beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti. Infatti, in base a quanto disposto al citato art. 3, co. 2, al contratto di comodato trova applicazione l’art. 22, il quale stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in altri scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate.
Con riferimento all’enunciazione di atti non registrati, la Corte di Cassazione, con la sentenza
3.1.1991, n. 13 ha affermato che nel D.P.R. 131/1986 una convenzione verbale enunciata in
un atto scritto costituisce oggetto d’imposta.
Da quanto sopra esposto consegue che i contratti verbali di comodato con oggetto beni immobili o beni mobili, non sono soggetti all’obbligo di registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti.
.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
In tema di mantenimento della prole naturale, il figlio maggiorenne non indipendente economicamente è legittimato a proporre ricorso ex articolo 148 del Cc per ottenere la determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore, considerato, per un verso, che il riconoscimento comporta, da parte del genitore, l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi e, per altro verso, che, ai sensi dell'articolo 155-quinquies del Cc, il giudice può disporre il versamento diretto dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non autosufficiente.
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, civile, Decreto 11 febbraio 2011
 

Camillo49

Membro Attivo
Proprietario Casa
Premesso che non posso che condividere quanto è stato riportato nei post precedenti, ti invito (da padre) a cercare di capire quali sono i motivi che hanno indotto tuo padre a comportarsi così e cercare di "smussare" le divergenze.
Questo non significa che devi agire come tuo padre vorrebbe che tu agissi.
Vai da tuo padre (forse sarebbe il caso di dire scendi - visto che abiti in mansarda e lui, probabilmente, al piano di sotto) abbraccialo, e vedrai che si "squaglierà".
Auguri.
 

lamary

Nuovo Iscritto
Vi ringrazio per la prontezza nel rispondermi, non sono ferrata in materia di leggi clausole ecc..ma mi rivolgerò sicuramente ad una associazione inquilini o qualcosa di simile.
Ho provato piu volte a cercare un punto di incontro, ma purtroppo mi trovo difronte a una persona con problemi.. di alcolismo, violento..e altre cose che nn sto a raccontare..Non so se qualcuno ha mai avuto a che fare con adulti con problemi simili ma vi garantisco che non è una cosa facile..tutt'altro.
Grazie infinite a tutti.
Maria
 

joenocera

Membro Junior
Comodato d'uso

Secondo me le leggi Italiani sono sbagliatissime. Non vedo perche' un padre deve mantenere un figlio o una figlia maggiorenne,non economicamente indipedente,se mai il loro padre che sarebbe lo Stato,li dovrebbe mantenere,dopo tutto quando questi maggiorenni lavorano ,a chi pagano le tasse? Allora in caso di bisogno e lo Stato che li deve aiutare,come fanno tutti gli altri Stati,come Stati Uniti,Canada,Francia, Gran Bretagna, Svizzera, Olanda, Germania,Finlandia, Svezia,Norvegia,e tanti altri,,,in Europa solo l'Italia e la Grecia non lo fanno,(stipendio minimo garantito) la Fornero ultimamente voleva introdurre questa legge (stipendio minimo garantito dai €600 ai 1000€ al mese ) chi si e opposto? Il PDL e i sindacati. Giudicati voi.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
per quanto riguarda il contratto di comodato tuo padre lo può revocare, se è arrivato ha tanto il motivo solo tu lo puoi sapere, noi del forum, possiamo giudicare a naso, ma se un padre arriva a tanto fai un esame di coscienza e vedi dove hai sbagliato e cerca di rimediare ciao, da padre:fiore:
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Non entro nella disamina dei problemi familiari.

Una cosa però mi pare di aver notato: dici di aver dovuto pagare ICI ed IMU: sulla seconda non ho niente da dire, ma sull'ICI lo trovo strano: mi sembra che la legge (almeno moltissimi comuni) esoneravano dal pagamento dell'ICI per le u.i. date in comodato a figli, utilizzate come abitazione principale.
 

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