A dicembre 2009 venne stipulato un contratto di locazione 4 + 4 con una coppia di conduttori di 70 e 68 anni.
Il locatore non intende rinnovare il contratto alla prossima scadenza del 30/11/2025 e li ha già avvisati in modo che abbiano un anno di tempo per trovare un'altra soluzione abitativa.
Loro sostengono che non li si può mandare via in quanto ultraottantenni.
La mia domanda riguarda l'interpretazione dell'art. 6, comma 5 l. 431/1998:
Art. 6
(Rilascio degli immobili)
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età,....[altri casi non inerenti a questa situazione].
Secondo me il differimento riguarda i contratti già in essere prima dell'entrata in vigore della l. 431/1998; non si applica a quelli stipulati successivamente.
Infatti il primo comma dell'art. 6 recita:
.......le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Premesso che quei conduttori anziani sono per ora in buona salute, il loro reddito gli permette di affittare un appartamento altrove (magari più piccolo), è onere della figlia aiutarli a trovare una sistemazione; ritengo che l'età non sia un fattore giuridicamente valido per pretendere il differimento dell'esecuzione sfratto per finita locazione se si rifiuteranno di rilasciare l'immobile.
E' corretto?
Grazie.
Il locatore non intende rinnovare il contratto alla prossima scadenza del 30/11/2025 e li ha già avvisati in modo che abbiano un anno di tempo per trovare un'altra soluzione abitativa.
Loro sostengono che non li si può mandare via in quanto ultraottantenni.
La mia domanda riguarda l'interpretazione dell'art. 6, comma 5 l. 431/1998:
Art. 6
(Rilascio degli immobili)
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età,....[altri casi non inerenti a questa situazione].
Secondo me il differimento riguarda i contratti già in essere prima dell'entrata in vigore della l. 431/1998; non si applica a quelli stipulati successivamente.
Infatti il primo comma dell'art. 6 recita:
.......le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Premesso che quei conduttori anziani sono per ora in buona salute, il loro reddito gli permette di affittare un appartamento altrove (magari più piccolo), è onere della figlia aiutarli a trovare una sistemazione; ritengo che l'età non sia un fattore giuridicamente valido per pretendere il differimento dell'esecuzione sfratto per finita locazione se si rifiuteranno di rilasciare l'immobile.
E' corretto?
Grazie.