La discussione s'è protratta sulle lungaggini paventate dalla postante 'Evelinviper1578' circa il rilascio del proprio immobile occupato dall'inquilino moroso nonostante lo sfratto divenuto esecutivo. Al riguardo ho richiamato l'art.475 c.p.c., relativo al 'comando' del giudice "...a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi ...." Con questo si realizza il titolo esecutivo, che però finisce lì se poi non ne segue l'azione esecutiva. Infatti la sua concreta attivazione - concernente anche quella d'uno sfratto (per finita locazione o morosità poco cale) resta poi soggetta. in ordine alla relative tempistiche e modalità, ai criteri valutativi di competenza prefettizia che possono variare sensibilmente in base ai luoghi e alle situazioni contingenti. Non a caso ho quindi citato, nel rispondere a 'Moralista', pure la normativa di riferimento in proposito,
cioè la Legge n.48 del 2017 di conversione del D.L. 20.2.2017 n°14. Se non l'hai ben presente, 'Nemesis', leggiti l'art.11, commi 1 e 2 di tale decreto convertito, e se poi continui
a ritenere che "poco c'entra con gli sfratti per morosità" allora lo devi spiegare con una motivazione specifica, non con una ironica battutina. Così poi se ne può anche riparlare.