sagittario

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Proprietario Casa
In caso di separazione in comunione dei beni, la casa di proprietà spetta di diritto alla moglie con il figlioletto, le spese condominiali e di riscaldamento sono solo a carico della moglie che usufruisce dell'alloggio?
Inoltre, la moglie può far trasferire con lei e il figlio nell'appartamento i genitori che abitano in alloggio in affitto oppure questo compromette il suo diritto di rimanere nell'alloggio?
Nel caso la moglie nonostante la casa venga assegnata a lei e al figlio, vivesse saltuariamente nell'appartamento, può venirgli revocata l'assegnazione a favore del marito?
 

Gianco

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Professionista
Le spese dell'abitazione sono a carico del conduttore. A casa sua uno può fare entrare ed ospitare chi vuole. Evidentemente gli abitanti non devono eccedere a quelli che l'immobile può ospitare. Infine, quella deve essere la sua abitazione abituale, se prevalentemente utilizzasse un'altro domicilio per lunghi periodi e rientrasse a casa ogni tanto, si potrebbe supporre che detto immobile non le sia necessario.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
L'assegnazione della casa familiare in sede di separazione viene disciplinata dall'art. 337 sexies c.c. il quale prevede che "il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli". Il suddetto articolo stabilisce altresì che "il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare"; il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai senso dell'art. 2643". In sede di divorzio simile disciplina è dettata dall'art. 6 legge 1970 n. 898.
Per rispondere alle tue domande:
In caso di separazione in comunione dei beni, la casa di proprietà spetta di diritto alla moglie con il figlioletto
In caso di separazione, ma anche di divorzio, la proprietà rimane al 50% tra i due coniugi questo perché la proprietà è in forma indistinta.
Non confondere la proprietà con l'assegnazione del diritto di abitazione: quest'ultimo, generalmente, in caso di separazione viene assegnato al coniuge più debole; e, se ci sono figli nati dal matrimonio, la casa viene assegnata a chi ha l'affido prevalente dei figli.
Però se la casa fosse composta da due ingressi, almeno due bagni e con un numero congruo di stanze, su istanza di uno dei due coniugi si potrebbe provvedere alla divisione della comunione per cui ognuno dei due coniugi risulterebbe proprietario al 100% di una unità immobiliare. Chiaramente rimanere vicini di casa dopo una separazione, e successivamente di un probabile divorzio, può essere imbarazzante per cui uno dei due proprietari può vendere la sua abitazione nata dalla divsione ed andare a vivere altrove.
le spese condominiali e di riscaldamento sono solo a carico della moglie che usufruisce dell'alloggio?
direi di si. Se la moglie non avesse una forma autonoma di sostentamento il marito, oltre a passare la quota di mantenimento dei figli, dovrà versare anche il mantenimento per la moglie. Con quei soldi, la moglie, deve far quadrare il bilancio famigliare; se non ce la fa dovrà cercarsi un lavoro o rivolgersi agli assistenti sociali: l'assegno di mantenimento vengono calcolati anche in funzione del reddito del marito.
la moglie può far trasferire con lei e il figlio nell'appartamento i genitori che abitano in alloggio in affitto oppure questo compromette il suo diritto di rimanere nell'alloggio?
al coniuge separato/divorziato, vengono applicati gli stessi diritti del coniuge superstite (vedovo/a) per quanto riguarda il diritto di abitazione della casa famigliare, che gli consente l'uso per sé, i suoi figli ed i suoi famigliari. Tieni presente che il diritto di uso è un diritto di godimento personale: morto l'avente diritto, o cessato il diritto, il diritto si estingue; figli e parenti devono lasciare l'appartamento al/ai proprietario/proprietari.
Nel caso la moglie nonostante la casa venga assegnata a lei e al figlio, vivesse saltuariamente nell'appartamento, può venirgli revocata l'assegnazione a favore del marito?
ti ho già risposto.
 

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
con l'assegnazione del diritto di abitazione
Penso che non possa trattarsi di un diritto di abitazione, se così fosse l'altro coniuge, proprietario al 50%, diverrebbe nudo proprietario e l'immobile dovrebbe essere dichiarato nella denuncia dei redditi dal solo coniuge assegnatario.
E' stato chiarito che ai soli fini dell'IMU l'assegnazione è equiparata al diritto di abitazione, ai fini IRPEF no.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Penso che non possa trattarsi di un diritto di abitazione, se così fosse l'altro coniuge, proprietario al 50%, diverrebbe nudo proprietario e l'immobile dovrebbe essere dichiarato nella denuncia dei redditi dal solo coniuge assegnatario.
E' stato chiarito che ai soli fini dell'IMU l'assegnazione è equiparata al diritto di abitazione, ai fini IRPEF no.
È stato chiarito da chi?
Ohps: avevo frainteso, ti riferisci solo ai casi di assegnazione, non al tradizionale diritto di abitazione del coniuge vedovo
 
Ultima modifica:

casanostra

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Leggiamo anche questo al punto 3, si tratta della circolare n. 17 del 2006 dell'Agenzia Delle Entrate.
http://www.espertorisponde.ilsole24...042012/20120402/PRASSI/CIRC_AGEN_17E_2006.pdf
la Corte di Cassazione ha affermato che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito del procedimento di separazione personale (o di divorzio), non è idoneo a costituire un diritto reale d'uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale, essendo i modi di costituzione di questi ultimi tassativamente ed espressamente previsti dalla legge e non rientrando tra essi un provvedimento del genere” (Cass., Sez. I civile, 19 settembre 2005, n. 18476; Cass., 8 aprile 2003, n. 5455; Cass., Sez. Unite Civili, 26 luglio 2002, n. 11096; Cass., Sez. II civile, 18 agosto 1997, n. 7680; Cass., Sez. I civile, 2 aprile 1992, n. 4016).
 
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Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Sul obbligo del figlio di lasciare l'abitazione "avrei" qualche perplessità.
da:Separazione: l’assegnazione della casa coniugale
"Il giudice può decidere sull’assegnazione della casa se la coppia abbia figli minori o, se maggiorenni, non ancora autosufficienti e conviventi con i genitori.
In una famiglia dove i figli sono adulti o hanno una loro autonoma e distinta residenza, il tribunale non può decidere sull’assegnazione della casa che resta al suo proprietario.
Lo stesso vale per le coppie che non hanno avuto figli.
In simili ipotesi, la casa di proprietà di uno dei due coniugi resta allo stesso, mentre la casa in comproprietà va divisa."


la Corte di Cassazione ha affermato che “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale ad uno dei coniugi all'esito del procedimento di separazione personale (o di divorzio), non è idoneo a costituire un diritto reale d'uso o di abitazione a favore dell'assegnatario, ma solo un diritto di natura personale
Questo è scritto nelle prime righe del collegamento che ho postato
Quando il giudice deve procedere all’ assegnazione della casa, non ne trasferisce la proprietà, che resta in capo al precedente titolare, ma il relativo diritto di abitazione.
La conseguenza è che i poteri del proprietario saranno molto ridotti, non potendo costui né abitare né utilizzare l’immobile come vuole.
Se ha contratto un mutuo ed è pendente in banca dovrà continuare a pagare le rate, evitando all’ex di dovere subire il pignoramento e lo sfratto.
Che si mettessero d'accordo giornalisti e praticanti avvocato.
In ogni caso la domanda era chi paga le spese condominiali?
 

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