uva

Membro Storico
Proprietario Casa
ognuno GIUSTAMENTE capisce
Io ho capito che ci si potrà spostare da una Regione all'altra solo per motivi di lavoro, di salute, urgenze (non meglio definite).
Se ricorre uno di questi motivi, la persona che si sposta in altra Regione potrà successivamente rientrare presso la sua abitazione di residenza.

All'interno della propria Regione ci si potrà spostare solo per i motivi già detti nei Decreti precedenti (lavoro, salute, necessità) più le visite ai congiunti, non è chiaro fino a quale gradi di parentela, che è considerata una necessità.

Ne deduco che io non potrò andare nella mia seconda casa che si trova nella mia stessa Regione (Piemonte), perché non avrei una motivazione valida: nessuna necessità particolare, né motivi di lavoro o salute, né visite a congiunti.
A meno che il Governatore del Piemonte o i Sindaci dei Comuni interessati (nel mio caso Torino e Bardonecchia) dispongano diversamente.

Ma non sono sicura di avere capito e interpretato correttamente!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Ma allora se un cittadino risiede in Piemonte e ha una seconda casa di proprietà altrove (nella propria Regione o in un'altra) potrà andare avanti e indietro quante volte vuole, senza necessità di motivazione?

Io risiedo a Torino.
Avevo capito che solo se mi sposto legittimamente (nei casi di lavoro - salute -necessità - visite ai congiunti) dalla mia casa di Torino in un'altra mia abitazione dentro o fuori Regione, allora potrò rientrare a Torino.

Ossia: è permesso rientrare a condizione che ci sia spostati per un motivo previsto dal DPCM.
Altrimenti non si dovrebbe parlare di rientro, ma semplicemente di libero spostamento da una casa all'altra.
 
U

User_29045

Ospite
Secondo me - come al solito - in fase di stesura del decreto si sono espressi male.

In base a certe interpretazioni, potrei fare la pallina da ping pong andando avanti e indietro: vado nelle Marche dicendo "IN OGNI CASO posso fare rientro nella mia ABITAZIONE", e torno a Roma dicendo "ho diritto di rientrare nella mia città di residenza".

Ma così li sto prendendo in giro, specie se prendo il treno 2 volte al giorno (1 viaggio per andare mettendoci più di 4 ore, 1 viaggio per tornare mettendoci più di 4 ore) sebbene vi assicuro che sia fisicamente impossibile a meno che non vogliate esaurirvi per sfinimento visto il tempo che ci vuole. Anche viaggiare in treno, stanca.

Non è certo questa l'interpretazione che volevano venisse data!

Mi auguro comunque facciano chiarimenti, spero che il Governo capisca di avere dato luogo a interpretazioni.

In realtà, su questa tematica, più si cerca di chiarire, più a me pare che si generi confusione, escano ambiguità, e per disambiguare i loro diktat servono Madame Emiliana, Mago Sapiente, Mago Zurlì e Mago G in conference call!
 
U

User_29045

Ospite
Trovo che non sia molto chiaro.

Al solito, per non trovarsi nei guai, sarà necessario dare l'interpretazione più restrittiva possibile. Io, perlomeno, farò così. Anche per la salute di mia mamma (soprattutto lei che è anziana), magari sono positivo e neanche lo so. E poi hanno scritto tante parti che si resta contagiosi anche dopo la guarigione. Io nemmeno so se ce l'ho avuto o no, ma data la forte stoccata d'influenza quindicinale che ho avuto nella seconda metà di gennaio, ho qualche sospetto.
 
U

User_29045

Ospite
Come succede troppe volte. E sarebbe ora di finirla di emanare norme restrittive di diritti costituzionalmente garantiti attraverso strumenti amministrativi, non aventi forza di legge.

Questo è vero. Stiamo trattando per oro colato ciò che sforna il presidente del consiglio dei ministri, quando invece è solo argento, al massimo. Non è legge.
 
U

User_29045

Ospite
Avevo capito che solo se mi sposto legittimamente (nei casi di lavoro - salute -necessità - visite ai congiunti) dalla mia casa di Torino in un'altra mia abitazione dentro o fuori Regione, allora potrò rientrare a Torino.

Ossia: è permesso rientrare a condizione che ci sia spostati per un motivo previsto dal DPCM.
Altrimenti non si dovrebbe parlare di rientro, ma semplicemente di libero spostamento da una casa all'altra.

Secondo me la migliore interpretazione è quella qui sopra.

Se io voglio andare nelle Marche partendo dal Lazio, usando il treno, devo avere un motivo legittimo per farlo, ANCHE SE lì ho la seconda casa: lavoro / salute / necessità / la visita ai congiunti non è valida secondo me perché è fuori regione... a meno che un congiunto non stia male e abbia bisogno di assistenza familiare!!

Posso uscire dal lazio andando nelle marche se mi sono spostato per un motivo valido.
Poi ovviamente ho tutte le carte in regola per rientrare a Roma, poiché a Roma ci lavoro e ho la prima casa, nonché la residenza.

In sintesi estrema: secondo me l'intenzione dello PSEUDO legislatore (molto pseudo e poco legislatore) era che ALMENO UNO TRA LO SPOSTAMENTO DI ANDATA O DI RITORNO sia legittimato dai gravi motivi. Sennò, se uno anziché una seconda casa ne ha anche una terza, una quarta, una quinta, una sesta sparse per le regioni d'Italia, praticamente può andare dove gli pare... ma non è così!
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
uno anziché una seconda casa ne ha anche una terza, una quarta, una quinta, una sesta sparse per le regioni d'Italia,

Questo (fortunato!) proprietario di molte case dovrà informarsi prima di partire, perché le varie Regioni emettono ordinanze diverse.

A parte il fatto che la Ministra dei Trasporti ha chiarito che l'ultimo DPCM non consente il libero spostamento verso le seconde case, il Governatore del Piemonte ha subito escluso il su e giù dei proprietari seconde case in Regione.
Mentre pare che quello del Veneto lo autorizzi "per manutenzioni e riparazioni".
 

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