Non fa parte dell' asse ereditario e non dipende da una eventuale rinuncia all' eredità.
http://www.uilbasilicata.it/dossier_pensioni/reversibilita.htm
"Il trattamento di pensione ai superstiti è a due vie: la pensione indiretta che spetta ai componenti del nucleo familiare alla morte di un lavoratore assicurato e il trattamento di reversibilità se la persona deceduta era già titolare di pensione di anzianità, vecchiaia o inabilità. La pensione indiretta spetta solo se il lavoratore aveva accumulato, anche in epoche diverse, almeno 15 anni di contribuzione oppure 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la scomparsa.
La disciplina dei trattamenti di reversibilità e indiretti, in vigore per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (Inps) è stata estesa dalla legge 335/1995 a tutte le forme previdenziali esclusive o sostitutive di questo regime.
La domanda di reversibilità o di pensione indiretta può essere presentata direttamente alle sedi territoriali Inps competenti o attraverso gli enti di patronato, regolarmente delegati dall'interessato.
I beneficiari
Il trattamento spetta:
· al coniuge, anche se separato o divorziato, a patto che non abbia contratto un nuovo matrimonio. Il coniuge separato con addebito può ottenere la pensione ai superstiti solo se titolare di un assegno alimentare fissato da tribunale a carico del coniuge scomparso. Il divorziato ha diritto al trattamento se titolare di assegno divorziale. Inoltre la data di inizio del rapporto assicurativo del coniuge deceduto deve risultare anteriore alla sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio. Se lo scomparso aveva contratto un nuovo matrimonio dopo il divorzio il diritto al trattamento di reversibilità spetta sia al coniuge superstite e sia quello divorziato.
· ai figli che alla data di scomparsa del genitore siano minori, studenti o inabili o a suo carico (si intendono figli quelli legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge). I figli aventi diritto al trattamento sono i minorenni, gli studenti fra i 18 e i 21 anni, a carico dello scomparso, che non prestano attività lavorativa, gli universitari per la durata del corso legale di studi (comunque non oltre i 26 anni), sempre a patto che non svolgano attività lavorativa e fossero a carico del genitore. Il diritto spetta anche ai figli inabili con grave infermità fisica o mentale tale da non consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa.
· ai nipoti minorenni che erano a carico della nonna o del nonno scomparso.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti il diritto spetta anche ai genitori e, in mancanza di questi, anche ai fratelli celibi o alle sorelle nubili.