peopeo

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Sei tu che travisi quella frase sulla "salute pubblica".

Essa non è riferibile all'intera collettività visto che scaricare a parete o scaricare a tetto cambia praticamente nulla se non per quanti (nel primo caso) sono nelle immediate vicinanze.
Non sono d'accordo. Ogni immobile è frequentato da una pluralità di persone, quindi il danno per la salute causato dai fumi della caldaia va a tutti coloro che risiedono o comunque frequentano, anche temporaneamente, quell'immobile (si pensi ad esempio ad un luogo di lavoro).

Per la stessa ragione si è in presenza di rischi definiti per la "pubblica incolumità", ad esempio per una costruzione pericolante, anche se questi interessano un immobile privato.
 

basty

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Per la stessa ragione si è in presenza di rischi definiti per la "pubblica incolumità", ad esempio per una costruzione pericolante, anche se questi interessano un immobile privato.
Non mi sembra un esempio molto calzante: difatti in tali situazioni, di solito è sufficiente circoscrivere la zona divenuta pericolosa a causa possibili crolli
 

peopeo

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prevedeva anche, per caldaie tipo B e C, con opportune riserve e distanze, lo scarico a parete.
Ai sensi della L 90/2013 e del Dlgs n.102/2014 gli scarichi a parete sono vietati. Sono ammesse deroghe in presenza di perizia asseverata che dimostri l'impossibilità tecnica di canna fumaria con uscita a tetto. In tal caso l'uscita in parete della canna fumaria deve comunque rispettare precise distanze da balconi e finestre.
L'uscita in parete potrà essere mantenuta se eseguita prima dell'entrata in vigore del divieto nel 2013, ma si tratta di una condizione che deve essere dimostrabile, e comunque ammissibile sempre in mancanza della possibilità di uscire con canna fumaria a tetto.
 

peopeo

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Non mi sembra un esempio molto calzante: difatti in tali situazioni, di solito è sufficiente circoscrivere la zona divenuta pericolosa a causa possibili crolli
Se il fumo raggiunge un immobile di tipo ufficio (siamo proprio nel mio caso, che affitto ad un ufficio), utilizzato come luogo di lavoro da alcuni addetti e frequentato da una pluralità di clienti, il danno per la salute avviene nei miei confronti di privato proprietario dell'immobile oppure è una collettività che viene danneggiata?
 
Ultima modifica:

peopeo

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Non mi sembra un esempio molto calzante: difatti in tali situazioni, di solito è sufficiente circoscrivere la zona divenuta pericolosa a causa possibili crolli
Va sgomberata o messa in sicurezza, con ordinanza del Sindaco in qualità di responsabile della tutela della "pubblica incolumità" (Dlgs 267/2000 art. 54), anche se si tratta di una singola unità immobiliare.
 

peopeo

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salendo su una cattedra per la quale non hai competenze
Le soluzioni ai problemi possono arrivare dal confronto fra opinioni differenti, mi spiace se ho dato l'impressione di voler salire su una "cattedra" esprimendo il mio punto di vista, e chiedo scusa. Ringrazio chi contribuisce a questa discussione che mi è di grande utilità.
 

basty

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Non ho riletto tali norme, (per inciso sto seguendo la trafila dei Dlgs 192/2005, 412/93 , DPR 74/2013, Dgls 48/2020 dove tra abrogazioni, modifiche ecc....si dice tutto ed il contrario di tutto: aprirò una discussione in proposito per ricevere lumi....) ma considererei anche la UNI 7129 che (almeno fino alla edizione 2008 e seguente) prevedeva anche, per caldaie tipo B e C, con opportune riserve e distanze, lo scarico a parete.
Per la cronaca , relativamente alal UNI7129/15, ho reperito questa sintesi, che pare "reintroduce " lo scarico a parete

 

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