ANNA MARIA PUCCI

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao a tutti, ho bisogno del vostro valido aiuto. Un amico in guai economici.

E’ separato dalla moglie e ha sospeso da tempo la corresponsione degli assegni dovuti per sentenza, a causa di momentanea mancanza di liquidità. (Fa il rappresentante, e il momento è difficile, i clienti non pagano...). Lui ha quindi accumulato un debito verso la ex coniuge di circa 16.000 €. La domanda è questa: può la signora rivalersi sulla casa da lui ereditata dai genitori?

Gli è stato sconsigliato di alienarla, per esempio con atto di donazone alla sua attuale compagna convivente, in quanto, costi dell’atto a parte, la casa non potrebbe essere eventualmente rivenduta per quindici anni.

Il mio amico è in attesa della fissazione di udienza per il divorzio, e della revisione della quota di assegno di mantenimento alla moglie (che attualmente lavora, a differenza dell’epoca della sentenza di separazione) e possiede anche una moto e una autovettura.

Come procedere, per evitare un disastro economico?

Aspetto fiduciosa qualche consiglio, grazie-
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
E’ separato dalla moglie... ha quindi accumulato un debito verso la ex coniuge
Se è solo separato, la moglie è ancora "coniuge". Sarà "ex coniuge" quando il matrimonio sarà sciolto (se fu celebrato con rito civile) o ne cesseranno gli effetti civili (se fu celebrato con rito "concordatario").
può la signora rivalersi sulla casa da lui ereditata dai genitori?
Potrà aggredire tutto il patrimonio del marito, con l'eccezione dei beni impignorabili.
 
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quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Se è solo separato, la moglie è ancora "coniuge". Sarà "ex coniuge" quando il matrimonio sarà sciolto (se fu celebrato con rito civile) o ne cesseranno gli effetti civili (se fu celebrato con rito "concordatario").
Potrà aggredire tutto il patrimonio del marito, con l'eccezione dei beni impignorabili.
Quali sono i beni impignorabili??? Per caso anche la casa di proprietà dove vive??? Tutta o in parte??? Spero di sì...anche se credo di no. qpq.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
La domanda è questa: può la signora rivalersi sulla casa da lui ereditata dai genitori?
io credo di si perché questa casa è un bene personale che anche se il tuo amico si fosse sposato con il regime patrimoniale di comunione dei beni rimane sempre di sua esclusiva proprietà. Quindi lui risulta proprietario di un bene che se non salda i propri debiti seguirà l'iter della messa in vendita coatta per soddisfare il creditore.


Quanto costerebbe l'operazione alla signora?
potrebbe costargli meno del costo del coniuge, che se condannato, visto le nuove tendenze della magistratura, dovrà quasi sicuramente pagare, oltre al suo, anche l'avvocato della moglie e le spese processuali. Quindi la signora pagherà la differenza tra la cifra concordata con il suo avvocato e quella stabilita dal giudice. Se se la gioca bene potrebbe non costarle nulla.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Ma se la moglie lavora, conduce una vita senza privazioni, perché le parti non si invertono ed essendo il marito in condizioni economiche disastrose, non chiede tramite il suo legale la revisione dell'assegno di mantenimento, la sua sospensione o addirittura il ricevimento dalla sua ex di un aiuto? Trova un avvocato che abbia voglia di lavorare. Se il tuo è a conoscenza della tua situazione si sarebbe dovuto attivare immediatamente.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Sono separato giudizialmente per colpa attribuita alla mia ex, ciononostante le passo l'assegno mensile.
Perché così avete liberamente pattuito voi coniugi. Il giudice non può disporre la corresponsione dell'assegno di mantenimento al coniuge a cui è addebitata la separazione.
Solamente al coniuge cui non venga addebitata la separazione, e che non abbia redditi propri sufficienti per conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, spetta il diritto previsto dall'art. 156, comma 1 c.c. Se la separazione è addebitata a entrambi i coniugi, nessuno dei due ha diritto all’assegno.
Ricorrendone i presupposti, al coniuge separato per colpa può essere riconosciuto solo il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., cioè potrà ricevere periodicamente una somma di denaro nei limiti di quanto necessario al suo sostentamento.
 
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