"A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POTRANNO UTILIZZARE CERTIFICATI (che avranno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumeranno l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46). Ciò significa che non si potrà più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico."
Fino a qui bene, però c'è una postilla:
"Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia"
infatti mi recai all'agenzia a seguito di una sentenza.