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D.P.R. n. 74/2013

Art. 4   Limiti di esercizio degli impianti  termici  per  la  climatizzazione

                             invernale


  1.  Gli  impianti  termici  destinati  alla  climatizzazione  degli

ambienti invernali  sono  condotti  in  modo  che,  durante  il  loro

funzionamento, non siano superati i  valori  massimi  di  temperatura

indicati all'articolo 3 del presente decreto.

  2.  L'esercizio  degli  impianti  termici  per  la  climatizzazione

invernale e' consentito con i seguenti  limiti  relativi  al  periodo

annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in

due o piu' sezioni: 

   a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; 

   b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; 

   c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; 

   d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; 

   e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; 

   f) Zona F: nessuna limitazione. 

  3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere

attivati  solo  in  presenza  di   situazioni   climatiche   che   ne

giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non

superiore alla meta' di quella consentita in via ordinaria.

  4. La durata giornaliera di attivazione degli impianti non  ubicati

nella zona F e' compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.

  5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:

   a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o  case  di  cura  e

assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di  minori

o anziani, nonche' alle strutture protette  per  l'assistenza  ed  il

recupero dei  tossico-dipendenti  e  di  altri  soggetti  affidati  a

servizi sociali pubblici;

   b)   alle   sedi   delle   rappresentanze   diplomatiche   e   di

organizzazioni internazionali,  che  non  siano  ubicate  in  stabili

condominiali;

   c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

   d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

   e) agli edifici adibiti ad attivita' industriali ed artigianali e

assimilabili, nei casi in  cui  ostino  esigenze  tecnologiche  o  di

produzione.

  6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3  e  4,  limitatamente  alla

sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti

casi: 

   a) edifici adibiti  a  uffici  e  assimilabili,  nonche'  edifici

adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili,  limitatamente  alle

parti  adibite  a  servizi  senza  interruzione   giornaliera   delle

attivita';

   b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali

di cogenerazione con produzione combinata di elettricita' e calore;

   c) impianti termici che utilizzano sistemi  di  riscaldamento  di

tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;

   d) impianti termici al servizio di uno o piu' edifici  dotati  di

circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici  di

cui alle deroghe previste al comma 5,  per  la  produzione  di  acqua

calda per usi igienici e sanitari, nonche' al fine  di  mantenere  la

temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore  necessario  a

garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;

   e) impianti  termici  al  servizio  di  piu'  unita'  immobiliari

residenziali e assimilate dotati di gruppo  termoregolatore  pilotato

da  una  sonda  di  rilevamento   della   temperatura   esterna   con

programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della

temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti  possono

essere  condotti  in  esercizio  continuo  purche'  il  programmatore

giornaliero venga tarato e sigillato per  il  raggiungimento  di  una

temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle  ore

al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2

del presente articolo; 

   f) impianti  termici  al  servizio  di  piu'  unita'  immobiliari

residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante,  in

ogni singola unita' immobiliare, un sistema di contabilizzazione  del

calore e un sistema di termoregolazione  della  temperatura  ambiente

dell'unita'  immobiliare  stessa  dotato  di  un  programmatore   che

consenta la regolazione almeno su due livelli  di  detta  temperatura

nell'arco delle 24 ore; 

   g) impianti termici per singole unita' immobiliari residenziali e

assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura

ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di

detta temperatura almeno  su  due  livelli  nell'arco  delle  24  ore

nonche' lo spegnimento del generatore  di  calore  sulla  base  delle

necessita' dell'utente;

   h) impianti termici  condotti  mediante  "contratti  di  servizio

energia" ove i corrispettivi sono  correlati  al  raggiungimento  del

comfort ambientale nei limiti consentiti  dal  presente  regolamento,

purche' si provveda, durante le ore  al  di  fuori  della  durata  di

attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3,  ad  attenuare

la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

  7.  Presso  ogni  impianto  termico  al  servizio  di  piu'  unita'

immobiliari   residenziali   e   assimilate,   il   proprietario    o

l'amministratore espongono una tabella contenente:

   a) l'indicazione del periodo annuale di  esercizio  dell'impianto

termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto;

   b) le generalita' e il recapito  del  responsabile  dell'impianto

termico;

   c) il codice dell'impianto  assegnato  dal  Catasto  territoriale

degli impianti termici istituito dalla Regione o  Provincia  autonoma

ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).


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