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Ripetuto ritardo nel pagamento dei canoni : sanzioni ?
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Testo
<blockquote data-quote="onesense" data-source="post: 47686" data-attributes="member: 15079"><p>Io inserisco sempre la clausola seguente, anche se ad oggi non l'ho mai utilizzata (basta che prima o poi paghino...), quindi non ti so dire se in un eventuale giudizio è efficace o meno</p><p></p><p><em>Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392, il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone nonché di quanto altro dovuto di importo pari o superiore a due mensilità del canone costituisce automaticamente in mora il conduttore, il quale, anche se incolpevole, avrà risolto ipso iure in suo danno il contratto di locazione convenendosi la presente clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 C.C. con la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali a carico del conduttore.</em></p><p><em>In ogni caso, il ritardato pagamento del canone e/o delle quote comporterà, per la Parte Conduttrice, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, con decorrenza dal giorno</em></p><p><em>successivo a quello convenuto per il pagamento, senza che occorra costituzione in mora.</em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="onesense, post: 47686, member: 15079"] Io inserisco sempre la clausola seguente, anche se ad oggi non l'ho mai utilizzata (basta che prima o poi paghino...), quindi non ti so dire se in un eventuale giudizio è efficace o meno [I]Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392, il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone nonché di quanto altro dovuto di importo pari o superiore a due mensilità del canone costituisce automaticamente in mora il conduttore, il quale, anche se incolpevole, avrà risolto ipso iure in suo danno il contratto di locazione convenendosi la presente clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 C.C. con la rivalsa dei danni ed il rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali a carico del conduttore. In ogni caso, il ritardato pagamento del canone e/o delle quote comporterà, per la Parte Conduttrice, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, con decorrenza dal giorno successivo a quello convenuto per il pagamento, senza che occorra costituzione in mora.[/I] [/QUOTE]
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