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User_29045

Ospite
Il tuo ragionamento cozza contro il diritto di tutti di fare parimente uso della cosa comune.
L'uso potenziale si applica al proprietario di un negozio di un condominio sulle spese di manutenzione dell'ascensore e delle scale relative alla parte di proprietà. In effetti il negoziante è un condomino e durante l'intervallo per la riapertura pomeridiana potrebbe prendere l'ascensore o salire le scale, e con la sdraio andare a prendere il sole sul terrazzo condominiale.

Tu puoi dire quello che vuoi, ma a casa di mio fratello funziona così. Ci sono 5 posti auto e 37 famiglie. Come vuoi che vada a finire? Se c'e' da rifare l'asfalto pagano tutti, se c'è da parcheggiare vincono i disoccupati che, non avendo nulla da fare, passano la giornata in fondo alla discesa in attesa che qualcuno se ne vada, per fregargli il posto.
Ma si parla appunto di uso potenziale.
NON STA SCRITTO DA NESSUNA PARTE che il posto auto si può usare per un giorno al massimo, che ogni famiglia può parcare un solo autoveicolo, e cose del genere.
Negli anni '70 a queste cose non ci si pensava!
E oggi.... chi prima arriva, meglio parcheggia.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
L'area e'destinata al parcheggio ma e'insufficiente per tutte le auto quindi alcune di queste sono costrette ad essere ricoverate in parcheggi privati.Le spese ulteriori(parcheggio privato)vanno quindi redistribuiti tra tutti i condomini(possessori e non di auto)mi sembra di capire

La parte terminale è "sibillina" e non si capisce se sia una auspicio o se è quanto hai dedotto da parole riferite dagli altri condòmini.

Come @possessore ho seri dubbi che sia in uso tale pratica anche perchè a quel punto tutti vorrebbero parcheggiare in una parcheggio privato/box piuttosto che lasciare l'auto in un cortile.

Il tuo ragionamento cozza contro il diritto di tutti di fare parimente uso della cosa comune.

@possessore magari è stato "prolisso" ma non ha errato nel concetto:
se un bene è "comune" allora tutti pagano quota indipendentemente ne facciano uso e non vi è obbligo di garantire il parimenti uso o che lo stesso sia "contemporaneo".

Nei Condomini dove un area di parcheggio è insufficente rispetto alle esigenze l'unica via è che ci si doti di un Regolamento di Condominio che fissi dei criteri di turnazione.
Essendo una questione "regolamentare" potrà essere disposto con delibera a maggioranza.

Alternativa dotare ogni piazzola di dispositivo ad azionamento meccanico che permetta la sosta solo su pagamento.
 
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Franci63

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Proprietario Casa
Ti faccio l'esempio. Ci sono 5 posti, e 7 abitanti nel palazzo, con 7 auto complessive.
Se non c’ è posto per tutti, non si fanno le corse a chi arriva prima, si stabiliscono turni.

Se poi qualcuno preferisce pagare per parcheggiare altrove, naturalmente questa scelta è a sue spese (tranne improbabili accordi in merito).
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Non direi proprio.
Nel condominio dove abito in origine c'erano 10 condòmini e, attraverso una sanatoria, nel piano seminterrato furono ricavati 10 posti auto coperti, identificati con tanto di particella e subalterno. Nel tempo furono fatti dei frazionamenti portando a 14 il numero dei condomini; ma i posti macchina rimasero per ovvie ragioni 10. Chi ha frazionato ha deciso di vendere il posto macchina assieme ad una parte dell' appartamento cosi ci furono, e ci sono tuttora, quattro condomini senza posto auto. Come potete vedere tu e @possessore una situazione analoga a quella di @Chiara78. Le spese relative alla manutenzione del "piano garage" veniva suddiviso secondo la tabella millesimale di proprietà tra tutti i condomini: a chi obiettava di non avere il posto auto l'amministratore rispondeva "è un bene condominiale e fino a quando non si delibera di scorporare i posti auto tale rimane". Una volta si è dovuto sostituire la parta basculante perché rotta, ed uno dei condomini senza posto auto ha votato contro a tutto il bilancio consuntivo proprio perché a suo giudizio tale spesa andava ripartita tra coloro che la utilizzavano; essendo in minoranza il bilancio fu approvato con la debita maggioranza. Poco dopo, su istanza dei proprietari dei posti auto, l'assemblea deliberò di rifare la pavimentazione dei posti auto che era piena di buche. Lo stesso condomino impugnò la delibera davanti al Giudice di Pace (non c'era ancora la Mediazione) ma non si andò nemmeno alla prima udienza. Tutti i 14 condomini decisero di rifare le tabelle millesimali di proprietà (e anche di riscaldamento) perché nel condominio c'erano forti squilibri millesimali legati sia alla valutazione degli appartamenti (il proprietario del piano attico aveva meno millesimi della somma dei millesimi dei 3 appartamenti sottostanti, perché quando gli fu consegnato l'appartamento l' impresa, che era fallita, aveva lasciato il tetto con la struttura portante a giorno) e sia alla composizione della proprietà ( proprietari di appartamento, cantina e posti auto e proprietari del solo posto auto). Quindi ci ritroviamo una tabella di proprietà che è formata da 3 tabelle: quella relativa agli appartamenti,quella relativa ai posti auto e quella relativa alle cantine; oltre a quella delle scale/ascensore e riscaldamento. Abbiamo ristabilito una situazione di equità e non di vassallaggio, dove i non proprietari partecipavano alle spese dei proprietari.

Non capisco l'esempio; di solito i negozi a pianoterra non pagano proprio l'ascensore.
"I condomini proprietari di unità immobiliari ubicate al piano terreno, se gli atti d’acquisto ed il regolamento contrattuale non dicono nulla di diverso, devono essere considerati comproprietari dell’ascensore ai sensi dell’art. 1117 c.c. e pertanto partecipare alle spese di manutenzione, anche se di fatto non lo utilizzano mai, com’è stato affermato dal Tribunale di Milano, infatti, l'ascensore è una parte comune anche per i proprietari delle unità condominiali site al piano terra poiché essi possono trarre utilità dall'impianto, che è idoneo a valorizzare l'intero immobile e normalmente permette di raggiungere più comodamente parti superiori che sono comuni a tutti (Trib. civ. Milano. sez. VIII, 16 marzo 1989)
Lo stesso dicasi per i proprietari dei locali commerciali o comunque di abitazioni con ingresso indipendente ed esclusivo, secondo la giurisprudenza (cfr. App. Bologna, 1 aprile 1989), salvo diversa disposizione del regolamento condominiale.

Non viene fatta distinzione di spesa, quindi partecipano a tutte le spese."
da SPESE Ascensore , negozi in condominio , piano strada

O ti rassegni a fare le corse per prendere il posto prima che te lo fregano, o prendi tutti i giorni 2 ore di permesso dall'ufficio per arrivare prima del tuo vicino di casa che, uscendo prima di te, puntualmente ti frega il posto, oppure ti arrangi.
pensavo che la legge del Far West era in vigore negli Stati Uniti d'America invece vedo che è attuale anche a Roma.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Abbiamo ristabilito una situazione di equità e non di vassallaggio, dove i non proprietari partecipavano alle spese dei proprietari.
Appunto, non era equo prima; Le tabelle avrebbero dovuto essere modificate prima, al momento del frazionamento degli appartamenti.
Non mi pare che la situazione sia analoga a quella della discussione.

Per quanto riguarda gli ascensori, in tutti i regolamenti e nelle apposite tabelle millesimale che ho letto , perfortuna, è ben specificato che i negozi a pianoterra non
pagano. Ugualmente, se ci sono due scale, ogni condomino della scala 1 non paga ascensore e scale della 2, e viceversa, come da art. 1124 cc, comma 1: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono”.
Le sentenze da te citate non sono legge (oltre ad essere davvero datate, precedenti alla “riforma del condominio”) e ne esistono molte altre diverse.

Comunque non devo convincere nessuno.
Nei condomini dove ho immobili, le eventuali incongruenze sulla ripartizione delle spese sono via via state corrette, spesso su mio impulso.
Mi accontento di questo.
 

chiara78_

Membro Attivo
Proprietario Casa
A quanto sembra la questione e'molto controversa e non c'e' una unanimita'di orientamento riguardo all'ipotesi di far pagare quote condominiali (per ricovero di auto in parcheggi privati) anche ai non possessori di auto
 

Dimaraz

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l'amministratore...

Il sedicente amministratore evidentemente aveva trovato un branco di "pecoroni" (mi si passi la crudezza)

Il caso che racconti non ha comunque nulla a che vedere con quello qui esposto... perché nel tuo caso i posti auto erano "assegnati" ...anzi di proprietà delle singole unità.
Quel "caprone" che millantava qualifica l'avrei reindirizzato verso altra attività.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Trib. civ. Milano. sez. VIII, 16 marzo 1989
.

Quando citi giurisprudenza meglio prendere sentenze di grado superiore.... e comunque leggere attentamente la massima:

Cass. civ. sez. II del 20 aprile 2017 n 9986

Viene precisato quanto ripetiamo in tanti ( @possessore e @Franci63 )... il bene è comune e si paga anche per il solo uso potenziale.

Quindi, salvo diversa disposizione contrattuale, i negozi e le unità con accesso indipendente (es. direttamente dalla strada) sono tenuti a contribuire in quota spesa per l'uso potenziale di ascensore e scale/androne... ma solo se esiste possibilità in tal senso.
Tradotto pagano se tramite tali "impianti" si abbia accesso a parti comuni di cui sia riconoscibile funzione in capo a tutti.
Ad esempio un lastrico solare, un tetto, un interrato dove siano presenti contatori di tali negozi etc.
Se mancasse tale uso potenziale allora sono esclusi da quota spesa.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Ugualmente, se ci sono due scale, ogni condomino della scala 1 non paga ascensore e scale della 2, e viceversa,
Ugualmente a che cosa: gli ascensori sono beni ad utilizzo separato sono regolamentati dal 1124 c.c. che al primo comma dice: "Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono". Quindi se si rompe l'ascensore della scala A), che serve i condomini della scala A), le spese di riparazione le pagano i condomini che lo usano. "Ugualmente" le colonne di scarico: se si intasa la colonna di scarico della scala B) le spese di disostruzione saranno a carico dei condomini della scala B). Non capisco il nesso con l'utilizzare una pertinenza condominiale come parcheggio per n-4 condomini e distribuire la spesa di manutenzione di tale area tra tutti i condomini.
 
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