Nel condominio dove abito in origine c'erano 10 condòmini e, attraverso una sanatoria, nel piano seminterrato furono ricavati 10 posti auto coperti, identificati con tanto di particella e subalterno. Nel tempo furono fatti dei frazionamenti portando a 14 il numero dei condomini; ma i posti macchina rimasero per ovvie ragioni 10. Chi ha frazionato ha deciso di vendere il posto macchina assieme ad una parte dell' appartamento cosi ci furono, e ci sono tuttora, quattro condomini senza posto auto. Come potete vedere tu e
@possessore una situazione analoga a quella di
@Chiara78. Le spese relative alla manutenzione del "piano garage" veniva suddiviso secondo la tabella millesimale di proprietà tra tutti i condomini: a chi obiettava di non avere il posto auto l'amministratore rispondeva "è un bene condominiale e fino a quando non si delibera di scorporare i posti auto tale rimane". Una volta si è dovuto sostituire la parta basculante perché rotta, ed uno dei condomini senza posto auto ha votato contro a tutto il bilancio consuntivo proprio perché a suo giudizio tale spesa andava ripartita tra coloro che la utilizzavano; essendo in minoranza il bilancio fu approvato con la debita maggioranza. Poco dopo, su istanza dei proprietari dei posti auto, l'assemblea deliberò di rifare la pavimentazione dei posti auto che era piena di buche. Lo stesso condomino impugnò la delibera davanti al Giudice di Pace (non c'era ancora la Mediazione)
ma non si andò nemmeno alla prima udienza. Tutti i 14 condomini decisero di rifare le tabelle millesimali di proprietà (e anche di riscaldamento) perché nel condominio c'erano forti squilibri millesimali legati sia alla valutazione degli appartamenti (il proprietario del piano attico aveva meno millesimi della somma dei millesimi dei 3 appartamenti sottostanti, perché quando gli fu consegnato l'appartamento l' impresa, che era fallita, aveva lasciato il tetto con la struttura portante a giorno) e sia alla composizione della proprietà ( proprietari di appartamento, cantina e posti auto e proprietari del solo posto auto). Quindi ci ritroviamo una tabella di proprietà che è formata da 3 tabelle: quella relativa agli appartamenti,quella relativa ai posti auto e quella relativa alle cantine; oltre a quella delle scale/ascensore e riscaldamento. Abbiamo ristabilito una situazione di equità e non di vassallaggio, dove i non proprietari partecipavano alle spese dei proprietari.
Non capisco l'esempio; di solito i negozi a pianoterra non pagano proprio l'ascensore.
"I condomini proprietari di unità immobiliari ubicate al piano terreno, se gli atti d’acquisto ed il regolamento contrattuale non dicono nulla di diverso, devono essere considerati comproprietari dell’ascensore ai sensi dell’art. 1117 c.c. e pertanto partecipare alle spese di manutenzione, anche se di fatto non lo utilizzano mai, com’è stato affermato dal Tribunale di Milano, infatti, l'ascensore è una parte comune anche per i proprietari delle unità condominiali site al piano terra poiché essi possono trarre utilità dall'impianto, che è idoneo a valorizzare l'intero immobile e normalmente permette di raggiungere più comodamente parti superiori che sono comuni a tutti (Trib. civ. Milano. sez. VIII, 16 marzo 1989)
Lo stesso dicasi per i proprietari dei locali commerciali o comunque di abitazioni con ingresso indipendente ed esclusivo, secondo la giurisprudenza (cfr. App. Bologna, 1 aprile 1989), salvo diversa disposizione del regolamento condominiale.
Non viene fatta distinzione di spesa, quindi partecipano a tutte le spese."
da
SPESE Ascensore , negozi in condominio , piano strada
O ti rassegni a fare le corse per prendere il posto prima che te lo fregano, o prendi tutti i giorni 2 ore di permesso dall'ufficio per arrivare prima del tuo vicino di casa che, uscendo prima di te, puntualmente ti frega il posto, oppure ti arrangi.
pensavo che la legge del Far West era in vigore negli Stati Uniti d'America invece vedo che è attuale anche a Roma.