pingo

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Salve, bentrovati e tanti auguri a tutti.
Ho aperto questa nuova discussione, anche se ho visto che c'era qualcosa di simile, perchè volevo entrare nello specifico delle colonne fecali.
Spiego meglio il mio problema.
In seguito ad una infiltrazione in uno degli appartamenti, avremmo deciso di sostituire per intero la vecchia colonna montante, compresi gli innesti per ogni piano.
Il palazzo è di quattro piani e io sto a piano-terra, ne consegue che lo scarico delle acque nere del mio appartamento è direttamente collegato al pozzetto, tanto che, se detta colonna non ci fosse, io scaricherei ugualmente.
Un mio amico, amministratore di condomini, a domanda mi ha assicurato che non debbo sborsare un euro per queste spese, in quanto non utilizzo neanche un centimetro della tubatura, mentre (ovviamente) uno dei condomini (quello maggiormente interessato all'operazione), dice che debbo contribuire per la mia parte.
A questo punto vorrei sapere chi ha ragione.
Ringrazio anticipatamente chi volesse intervenire in merito.
 

Alessia Buschi

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Ciao,
la rete di fognatura rientra tra le parti comuni dell'edificio, art. 1117 c.c.. La proprietà comune sussiste fino al punto in cui le tubazioni si diramano nelle singole proprietà esclusive. I canali di scarico e le fogne, oltre che parti comuni, sono opere indispensabili per la normale utilizzazione degli edifici destinati ad abitazione e al loro impianto non si possono opporre i proprietari dei piani inferiori.
La spesa va ripartita fra tutti i condomini per millesimi di proprietà.

Ciao
 

pingo

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Grazie per la risposta Alexia, ma mi permetto di dissentire non certo nei suoi riguardi, ma in quelli della definizione "parti comuni" perchè generalizza. Mi spiego meglio.
Per "parti comuni" in questo particolare caso che mi riguarda, si dovrebbe intendere il SOLO pozzetto nel quale convergono le varie tubature, sia la mia che quelle dei condomini dei piani sovrastanti. Infatti quando a suo tempo lo stesso si è intasato ho partecipato, senza nessuna obiezione, a pagare la mia quota perchè in effetti io ne usufruisco in quanto il mio scarico si immette direttamente, anche se da un'altra parte.
Con questo criterio delle "parti comuni" allora dovrebbero partecipare indistintamente tutti i condomini, anche quelli apparentemente non interessati in quanto scaricano in altro pozzetto, perchè alla fine questo, COMUNQUE, è collegato con tubatura orizzontale a quello in discussuine.
Insomma alla fine, perchè non si deve distinguere il tragitto (e quindi la proprietà) che fanno dei tubi per raggiungere un punto che (questo sì) è comune?
 

Alessia Buschi

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Generalità - Per fognatura condominiale deve intendersi il complesso di opere idrauliche destinate alla raccolta delle acque chiare piovane e di quelle scure provenienti dai servizi igienici, costituito da una rete di canali di scarico, verticali ed orizzontali, dotati di tubazioni di aerazione, di valvole antirigurgito, di impianto di chiarificazione, di fossa biologica e/o pozzo di drenaggio e del collegamento alla fognatura comunale (figg. 16, 17 e 18). Nel caso in cui non esista una fognatura comunale, le acque, sia chiare che scure, sono convogliate in una apposita cisterna sotterranea (pozzo nero).
La rete di fognatura rientra tra le parti comuni espressamente richiamate dall’art. 1117 c.c. La proprietà comune sussiste fino al punto in cui le tubazioni si diramano nelle singole proprietà esclusive. Al riguardo va precisato che i canali di scarico e le fogne, oltre che parti comuni dell’edificio, sono opere indispensabili per la normale utilizzazione degli edifici destinati ad abitazione. In conseguenza di ciò, al loro impianto non possono opporsi i proprietari dei piani inferiori, sotto il profilo del pregiudizio che ne subiscono, quando tale pregiudizio non esorbiti dai limiti strettamente necessari (App. Catanzaro 22-2-1960).
La presunzione di comunione sancita dal citato art. 1117, tuttavia, non osta a che parti comuni dell’impianto attraversino proprietà esclusive. Ove ciò si verifichi la parte comune non cessa di rimanere tale, in quanto il criterio distintivo tra parte comune e proprietà esclusiva è dato esclusivamente dalla destinazione del bene, indipendentemente dalla sua ubicazione (Cass. 29-7-1964, n. 2151).
Uso dell’impianto - L’allacciamento di nuovi scarichi nelle tubazioni comuni di smaltimento delle acque luride configura un uso più intenso della cosa comune [vedi Miglioramenti], con la conseguenza che la legittimità o meno dell’opera va valutata non con riguardo alle disposizioni dettate dall’art. 1067 c.c., in tema di esercizio delle servitù, ma con esclusivo riferimento alle norme che fissano i limiti del godimento del bene comune da parte dei singoli condòmini, e cioè gli artt. 1102 e 1118 e ss. c.c. (Cass. 23-4-1977, n. 1529).
Un uso illegittimo della cosa comune, ed una alterazione della destinazione della stessa, va ravvisato nell’immissione di liquami, da parte di un singolo condòmino, in un condotto comune destinato allo scarico delle acque piovane (Cass. 2-4-1969, n. 1086).
Danni - Nel caso di danni provocati dall’impianto comune di fognatura ad una proprietà esclusiva responsabile è l’intero condominio. Va tuttavia precisato che se la rottura della parte comune dell’impianto è dovuta al comportamento colpevole di uno degli utenti, il risarcimento è dovuto dal condòmino che ha causato l’evento dannoso e non dall’intero condominio (Cass. 12-5-1981, n. 3146). Se il guasto o il difetto riguarda una parte dell’impianto ricadente nella proprietà esclusiva di un singolo condòmino, la responsabilità ricade su quest’ultimo. Se, infine, il danno è causato da un difetto di costruzione dell’impianto fognario, il condominio può chiedere la rifusione di quanto abbia pagato a titolo di risarcimento (al condòmino danneggiato) direttamente al costruttore dell’edificio.
Obblighi dell’amministratore - L’amministratore, nel caso in cui si verifichino malfunzionamenti dell’impianto di fognatura, deve provvedere all’immediata riparazione, che riveste carattere di urgenza, e ciò soprattutto qualora dal difetto o dalla rottura derivi una fuoriuscita di acque scure nella proprietà esclusiva di alcuno dei condòmini (TAMBORRINO).
 

busta55

Membro Attivo
Proprietario Casa
Interessante discussione, ma nel caso di una colonna di scarico, si deve sostituire un tratto di circa due metri, dove risulta una spaccatura con fuoriuscita di liquido fognario, ci sono collegati 8 appartamenti.
La domanda è: per le spese, oltre gli appartamenti deve partecipare anche un negozio sito al piano terra dove c'è un pozzetto di raccolta ma non collegato il bagno di quest'ultimo che è collegato ad altra colonna di scarico?
 

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