Navol, i dettagli che hai aggiunti non chiariscono a sufficienza la situazione in base a cui è sorta e si è protratta la causa decennale, con l'appello ora in corso. Occorrerebbe infatti sapere in base a quale presupposto e sotto che profili il condomino ha agito nei confronti del Condominio con riguardo ai millesimi. Ad ogni modo, stando al tuo quesito specifico, ove nel descrivere il fatto - in maniera peraltro assai...singolare (hai scritto che il condomino/attore, ha vinta inizialmente la causa ma nel successivo giudizio l'ha vinta il Condominio che nonostante questo sarebbe poi lui...l'appellante!) - chiedi perché in sede d'appello la causa sia stata riproposta con un atto di citazione notificato dal Condominio non solo al condomino/attore ma anche personalmente ai condomini che dall'inizio della controversia vi si erano 'dissociati'. Il motivo può dipendere, in poche parole, da questo. Secondo la giurisprudenza della Cassazione bisogna distinguere due diversi aspetti a seconda di come è stata prospettata la causa dal condomino che l'ha introdotta dietro alla realizzazione del nuovo corpo d'edificio facente parte del medesimo condominio. Cioè:
1° aspetto: il condomino/attore ha chiesto di conseguenza il rifacimento con una nuova tabella dei millesimi relativi alle singole unità. Oppure:
2° aspetto: il condomino/attore - avendo il Condominio già deliberato, per effetto di tale ristrutturazione amplificativa dell'immobile, la revisione conseguentemente aggiornata della vecchia tabella millesimale, ha impugnata tale delibera per certi errori o vizi riscontrativi.
Orbene: solo in questa seconda ipotesi non si configura, alla luce della giurisprudenza, la necessità di coinvolgere nella causa i singoli condomini poiché già tutti presenti attraverso l'amministratore, mentre invece nella prima ipotesi vale il contrario.
Se ne deduce dunque che nel caso in questione il giudizio sia stato promosso sotto il primo aspetto e perciò che correttamente il Condominio (appellante?) abbia dovuto citarvi i condomini dissociatisi inizialmente dalla causa. I quali, non costituendovisi e in base all'esito eventualmente negativo per il Condominio, ben potrebbero quindi venire esonerati dal contribuire nelle spese di soccombenza. Resta comunque un dubbio sulla fondatezza della loro dissociazione in un caso del genere; ma questo è un'altro discorso.