ziggy

Membro Attivo
Proprietario Casa
Resta l'assurdità di una situazione dove già vi era un Supercondominio, in teoria dovevano esserci sia un Condominio fra i 5 "comunisti" (villette a schiera) ...forse un altro Condominio fra i 3 (case singole? o anora a schiera) ora senza strada...e se ne è creato uno "improprio" fra 2 gruppi che nulla hanno in comune (se non l'appartenenza al Supercondominio).


Anche i 3 sono ville a schiera e sono parte del Supercondominio.
Solo le case sono supercondominio ( tot 72 case)
Le strade private non sono regolate nel supercondominio, i proprietari di dette strade ,e ce ne sono altre oltre la nostra, sono al di fuori della gestione condominiale.
Immaginate una collina su cui è stato costruito un comprensorio fatto di tanti gruppi di villette a schiera, dove esiste una strada principale e tante diramazioni private che conducono ai vari raggruppamenti di villette.
Il Supercondominio gestisce ben poche cose, tra le quali un'antenna centralizzata . Le strade sono private e il supercondominio non se ne occupa.

Il pasticcio si è creato quando il Comune ha fatto la prima ordinanza indirizzandola al Supercondominio che non aveva titolo per riceverla.
Io non potevo impugnarla perché non era fatta a me e l'amministratore del supercondominio anziché dire che non era di sua competenza ha lasciato scadere i termini e di lì avanti fino alla situazione odierna.
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
Anche i 3 sono ville a schiera e sono parte del Supercondominio.
Solo le case sono supercondominio ( tot 72 case)
Le strade private non sono regolate nel supercondominio, i proprietari di dette strade ,e ce ne sono altre oltre la nostra, sono al di fuori della gestione condominiale.
Immaginate una collina su cui è stato costruito un comprensorio fatto di tanti gruppi di villette a schiera, dove esiste una strada principale e tante diramazioni private che conducono ai vari raggruppamenti di villette.
Il Supercondominio gestisce ben poche cose, tra le quali un'antenna centralizzata . Le strade sono private e il supercondominio non se ne occupa.

Il pasticcio si è creato quando il Comune ha fatto la prima ordinanza indirizzandola al Supercondominio che non aveva titolo per riceverla.
Io non potevo impugnarla perché non era fatta a me e l'amministratore del supercondominio anziché dire che non era di sua competenza ha lasciato scadere i termini e di lì avanti fino alla situazione odierna.
Una sola parola: Terribile.
Un solo commento: Le Jene di @Bettjboop...che avesse ragione???
Un solo proposito: Resistere agli attacchi concentrici degli adoratori del sistema ben individuabili
sul nostro amato sito e continuare a criticare un sistema e i suoi adepti meritevoli di ben altre
pene che le semplici parole di Quiproquo.
P.S. Dall'alto della mia incompetenza non si poteva impugnare, come ben dici, si poteva forse intervenire
invocando l'articolo n.(?) del codice civile che parla di danno temuto e/o imminente...o sotto altra
forma...e se questo è vero e il tuo avvocato non te ne ha parlato dimostra il calcolo vampiresco
del professionista che a fronte di Clienti "ricchi" come sono ritenuti i proprietari di immobili, ha pensato
bene di ingrovigliare a matassa stretta tutta la vicenda sempre al fine di moltiplicare gli atti processuali
e mummificarli nel tempo. Che cosa triste...come si fa a difenderli??? FradJACOno dall'alto mi ha detto
che vengono difesi mediamente da chi nella vita ha esercitato un qualsivoglia potere...Tende, pertanto,
a scagionarli ed assolverli...assolvendo se stesso...Che abbia ragione anche lui oltre che Bettjboop???
 
O

Ollj

Ospite
Più tardi leggerò l'intera discussione. Per ora alla domanda iniziale e posto tal passaggio
eccetto un proprietario appartenente alla comunione che propone appello alla sentenza di condanna.
rispondo che la spesa per l'appello è a carico di chi si presenta quale parte processuale nel nuovo procedimento. Se i comunisti nulla hanno disposto in tal senso, il costo è a carico dell'unico comunista che decise di appellare. A costui l'amministratore di supercond. deve chiedere conto.
 

ziggy

Membro Attivo
Proprietario Casa
sinceramente non so più cosa dire,
mentre scrivo mi tornano alla mente i momenti più bui della vicenda e ho le lacrime agli occhi e un magone che mi impedisce di continuare
 

quiproquo

Membro Senior
Proprietario Casa
sinceramente non so più cosa dire,
mentre scrivo mi tornano alla mente i momenti più bui della vicenda e ho le lacrime agli occhi e un magone che mi impedisce di continuare
Fido che Ollj possa darti quel conforto "giuridico" che non hai avuto dai professionisti "assistenti"...Coraggio. qpq.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Anche i 3 sono ville a schiera e sono parte del Supercondominio.
Solo le case sono supercondominio ( tot 72 case)
Le strade private non sono regolate nel supercondominio, i proprietari di dette strade ,e ce ne sono altre oltre la nostra, sono al di fuori della gestione condominiale.

E' assurdo che esista un Supercondominio su quasi tutta l'area ma solo per l'antenna centralizzata.
Purtroppo per fare il punto preciso e non perdersi in risposte inutili servirebbe esame in loco ben dettagliato.
Che ci siano strade in proprietà solo ad alcuni non cambia nulla ai fini della configurabilità di Supercondominio...ma allora tutti vanno compresi.

Un gran bailamme.
 
O

Ollj

Ospite
1) Esiste un SuperCondominio e di esso fanno parte (a torto e/o a ragione causa antenna centralizzata) anche le villette a schiera interessate dalla frana: 5 su fondo servente e 3 su fondo dominante; si relazionerano con il SuperCondominio solo per l'antenna ed altri beni in comune (ove esistessero).
2) L'Ordinanza comunale fu notificata erroneamente al SuperCondominio perchè i beni interessati dalla frana non sono comuni al SuperCondominio; ciò vi consentiva di non far nulla ed eccepire al Comune, che avesse voluto agire in via sostitutiva, il difetto dell' atto amministrativo (non poteva essere nemmeno impugnato dato che mai vi fu notificato); male ha agito l'amministratore del SuperCondominio facendo nominare un amministratore giudiziario (e traendo in inganno il Giudice) su beni non soggetti alla propria amministrazione (frana su beni comuni ad alcuni condòmini e non al Supercondominio): operò in carenza di competenza. Causa civile contro lo stesso per responsabilità professionale e danno cagionato.
3) Le spese per la manutanzione della strada e per i danni arrecati, salvo diversa convenzione tra le parti (5+3), vanno ripartiti come da CC. tra i proprietari dominanti e serventi in proporzione all'utilità effettivamente conseguita:
- stima dell'utilità del servente e del dominante e definizione della spesa/compartecipazione dovuta da ciascuno (dal servente e dal dominante)
- il dovuto dal dominante da ripartirsi in proporzione alla quota (da definire) di ciascuno dei 5 (il loro titolo non indica alcuna quota sul bene strada dominante)
- il dovuto dal servente da ripartirsi in funzione alla quota di proprietà a rogito in mq (il titolo dei serventi specifica la quota)
4) Il Condominio 5+3 non esiste ed errò l'amministratore giudiziale a considerarlo tale (con relativa richiesta di C.F. ad Agenzia delle Entrate); esiste invece altro rapporto, diverso da quello derivante da un bene in comune: rapporto di servitù tra fondi diversi; per il futuro: dichiarare formalmente l'inesistenza dell'Ente/Condominio (5+3) per assenza del presupposto di legge: bene in comune; ciò andrà fatto nella prossima assemblea:
- accettazione delle dimissioni dell'amministratore non legittimo.
- attestazione che il Condominio non esiste (per difetto di bene in comune).
- ciascuno dei due gruppi (5 e 3) sarà condominio a sè, compartecipando alla strada privata in funzione degli obblighi di servitù.
5) Le spese legali risentono della vostra acquiescenza o meno ad accettare il Condominio 5+3 e l'operato del suo amministratore; il tutto oberato da atti passati; lasciando perdere inutili spese ulteriori....
- spese di appello: dovute solo da chi impugnò; nessuno deve constituirsi come Condominio (che non esiste); se l'ottavo vuole, impugni come singolo.
- di transazione: dovute da chi concluse l'accordo (i sette)
- Il giudice lette le difese del condominio gli ha ridotto la parcella di 1/ 2 e così è stata chiusa anche quella partita. L'ottavo condomino anziché unirsi a noi ha pensato di fare appello per ottenere una riduzione delle spese legali.
- l'ottavo che impugna, salvo non riesca ad ottenere la sospensione della sentenza di 1° grado, dovrebbe corrispondere la sua quota/parte di spesa legale imposta dalla sentenza che ha impugnato; quindi nella transazione andava fatto un atto che tenesse conto solo delle quote dovute da chi intendeva transare (i 7), scorporando chi intendeva appellare, cosa assai complicata...

In troppi ci hanno guadagnato.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
3) Le spese per la manutanzione della strada e per i danni arrecati, salvo diversa convenzione tra le parti (5+3), vanno ripartiti come da CC. tra i proprietari dominanti e serventi in proporzione all'utilità effettivamente conseguita:
- stima dell'utilità del servente e del dominante e definizione della spesa/compartecipazione dovuta da ciascuno (dal servente e dal dominante)
- il dovuto dal dominante da ripartirsi in proporzione alla quota (da definire) di ciascuno dei 5 (il loro titolo non indica alcuna quota sul bene strada dominante)
- il dovuto dal servente da ripartirsi in funzione alla quota di proprietà a rogito in mq (il titolo dei serventi specifica la quota)
Condivido quasi tutto: ma per quanto riguarda il punto richiamato, mi chiedo se sia stato colto il fatto che la strada non è comune ai 5+3 (io almeno ho inteso così): il fondo servente dei 5 non è franato (o quasi) e la strada è rimasta agibile; è la prosecuzione della strada sul fondo dominante, di proprietà e servizio esclusivo dei 3, che è franata: non capisco quindi perchè i 5 debbano contribuire.

Ora la strada sul fondo servente (dei 5) è utilizzata dagli 8, e credo che la manutenzione gravi su tutti e 8. Non entro per ora sui criteri di ripartizione.

La strada sul fondo dominante serve solo ai 3 ultimi: anche in situazioni ordinarie, a chi spetterebbe la manutenzione ? ordinaria e straordinaria?

Rimane l'ulteriore punto: quali sono i termini entro cui il costruttore deve garantire i manufatti venduti? (Costruzioni, strade, sistemi di raccolta acque ecc?)
La messa in sicurezza della riva, compete ormai solo ai proprietari attuali, o c'è un tempo per rivalersi su chi ha realizzato la lottizzazione ed i manufatti?

temo che i vari diversivi siano stati posti in essere per far cadere in prescrizione gli obblighi dell'impresa.
 
Ultima modifica:

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Io sono duro di comprendonio: se il tratto finale è di sola utilità dei 3, i 5 devono contribuire? Capirei di no. Corretto?
 

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