Il proprietario quando stabilisce il prezzo dell'affitto gia sono comprese le spese di ordinaria che in base al bilancio preventivo gia sa di dover pagare, ma non fargli pagare anticipatamente anche le spese per lavori che non sa, se e quando verranno fatti, specialmente quelli riguardanti le opere straordinarie, ecco perchè ho chiesto di specificare che tipo di lavori erano stati effettuati. Esiste un'apposita tabella che ripartisce le spese tra proprietaio e inquilino.
All’assemblea hanno diritto di partecipare i proprietari delle unità immobiliari ubicate in condominio (o gli usufruttuari nel caso di materie di loro competenza) e ai sensi della legge n. 392/78 anche gli inquilini. Per entrare più nello specifico, ai sensi dell’art. 10 della suddetta legge (meglio nota anche come legge sull’equo canone) :
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Egli ha inoltre diritto di intervenire, senza diritto di voto, sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni (art. 10, primo e secondo comma, l. n. 392/78).
"Il conduttore e la partecipazione all’assemblea condominiale"
Con la stipula del contratto di locazione, il conduttore, subentra al locatore nel godimento delle parti comuni dell'edificio, con tutti i diritti equivalenti a quelli del locatore e versandogli quote come da suddivisione tabellare. Il conduttore sarà, quindi,interessato alle decisioni assunte in ordine all'uso e al godimento dei servizi, con l’ interesse specifico che il servizio sia gestito efficacemente e, soprattutto, con costi non esorbitanti. Da ciò nasce il suo diritto a partecipare e votare all'assemblea che delibera spese e modalità di gestione del servizio di riscaldamento e raffreddamento comune, come riconosciutogli dalla legge equo canone 392/78. Diritto che può esercitare quando fosse munito di delega conferitagli dal locatore, anche per ogni tipo di altra deliberazione.
L'assemblea, comunque, è regolarmente costituita anche senza l’intervento del conduttore, poiché l'amministratore del condominio non ha alcun OBBLIGO di convocare il conduttore in assemblea, invito che è regolato soltanto dal rapporto tra il locatore e il conduttore.
Il locatario quando l’assemblea prevedesse la discussione e deliberazione su questioni che riguardano il servizio di riscaldamento o raffreddamento, ha l'obbligo di informare il conduttore dello svolgersi dell'assemblea con i modi che ritiene più opportuni. Obbligo, anch’esso regolato dai rapporti contrattuali tra loro esistenti.