chris

Nuovo Iscritto
Buongiorno, ho un quesito riguardo la ripartizione delle spese derivanti dall'utilizzo dell'ascensore e delle luci scale di un condominio di 3 piani , essendo il proprietario del 3 piano che calcolo dovrò effettuare per le suddette spese , sapendo che al piano terra vi è anche un' appartamento che ha entrata indipendente e non utilizza la luce scale e l'ascensore ?

Essendo all'ultimo piano dovrei pagare una cifra maggiore ?

Grazie
 

felixgiovanni

Nuovo Iscritto
Se l'appartamento del piano terra non ha accesso dal vano scale normalmente non partecipa all'esercizio delle stesse (pulizia, luce, manutenzione ordinaria....) e nè a quelle relative all'ascensore. E' fuori dubbio che le spese di esercizio e manutenzione dell'ascensore, come pure quella per la pulizia e illuminazione della scale, gravino in misura maggiore per chi abita più in alto.... Nella fattispecie, se non è costituito il condominio, dovrebbe comunque farsi un regolamento che disciplini il tutto....dando l'incarico ad un tecnico di fiducia... saluti.
 

paolo ferraris

Nuovo Iscritto
...per l'utilizzo dell'ascensore (e la luce scale è a parte, 30% - 70% forza motrice)...se non esiste la tabella millesimale dell'ascensore si può ripartire per i millesimi di prorietà (in palazzine piccole può essere già stato calcolato l'uso per piano dell'ascensore nei suddetti millesimi)...saluti
 

Marco Costa

Membro dello Staff
Attenzione, l'alloggio al piano terra ha ingresso indipendente dalle scale , pero' basta che abbia accesso alle scale per l'esisteza di un lastrico solare o sottotetto comune, oppure al solo androne in quanto ha l'utilizzo di una delle caselle del blocco buche postali e deve in piccola percentuale intervenire nelle spese (nella tabella millesimale che tiene conto oltre dei millesimi anche dell'altezza ovvero piano in cui sono posizionati i vari alloggi)
saluti Marco :disappunto:
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
L'utilizzo ed il conseguente pagamento dello stesso dee essere ripartito nel seguente modo, identico per la luce scale, pulizia e ascensore:
50% della spesa in funzione dell'altezza di piano. Chi è più in alto paga di più. L'altro 50% in funzione del valore millesimale della proprietà. L'appartamento a piano terra non paga solo se è dimostroato essere una realtà avulsa dal resto della scala. Se invece, per ipotesi, utilizzasse anche solo saltuariamente l'ascensore o la scala per recarsi sul terrazzo ammesso che vi sia...) per stendere i panni, dovrà corrispondere la quota anchesso, rientrando nella categoria degli utilizzatori del bene e quindi, come tali, tenuti al mantenimento del medesimo.
 

chris

Nuovo Iscritto
l'alloggio del primo piano accede alla parte comune solo per la cantina, per l'amministrazione dovremmo nominare a breve un amministratore .
Grazie
 

Busolegna

Nuovo Iscritto
Attenzione, nelle cantine di norma vi è posto il locale contatori per cui se per accedervi è previsto l'utilizzo delle scale ed ascensore, coloro che sono posti al pian terreno anche se non hanno un accesso diretto alle scale devono controbuire alle relative spese. Per la quota relativa alle pulizie delle scale, ci si può accordare anche in maniera diversa del 50% a proprietà e 50 ad altezza poiché questa regola è stata istituita quando in quasi nessuna palazzina era provvista di ascensore ed allora naturalnmnete chi abitava ai più alti controbuiva ad un maggior utilizzo del bene comune, ora è difficile che già un edificio a 2 o 3 piani sia sprovvisto dell'ascensore per cui il supposto di sporcare di piùà più si è in alto è totalmente decaduto, con il dovuto buonsenso ci si può accordare con regole sensate di comune accordo, cosa quasi mai semplice in condomini poiché di norma quello che prevale non è quasi mail la ragionevolezza ma il solo interesse pecuniario personale. Auguri!
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
Da come ho capito, la scala scenda fino sotto al piano cantine. Per cui, la tabella millesimale delle scale comprenderà anche l'appartamento del piano terra (o del primo piano?) Lo stesso dicasi per la tabella ascensore se anche lui scende fino al piano cantine. L'amministratore è obbligatorio quando gli appartamenti nel fabbricato sono superiori a 4.

Aggiunto dopo 4 minuti :

Devo correggerti una piccola inesattezza: La norma che vuole la suddivisione del 50% in rapporto all'altezza ed il 50% in proporzione al valore millesimale è ben specificata nel Codice Civile. Mi sembra che gli argomenti che stiamo trattando si trovino intorno all'articolo 1130 e seguenti. Scusa, ma la precisione è d'obbligo in materia condominiale. Sapessi quante liti ho dovuto sedare Codice alla mano ( e...mancava poco che dovessi avere la frusta nell'altra....)
 

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