Nulla vieta una diversa convenzione per la ripartizione diversa da quanto previsto dall'art. 1123 cc e nulla lo vieterà con la prossima modifica delle norme del Codice Civile riguardanti il Condominio, infatti l'art. 1123 cc non viene per nulla modificato.
Però per renderlo valido per tutti è meglio sottoscriverlo, ovvero firmare questa convenzione, così che da stabilire tutti assieme la ripartizione in parti uguali.
Attenzione però, questo vale solamente per chi lo sottoscrive, ma non per i prossimi acquirenti, a meno che anche loro non lo accettino, oppure sia stabilito da un Regolamento Condominiale Contrattuale, così che il nuovo acquirente lo accetterà all'atto del Rogito, oppure potrà rinunciare all'acquisto.
E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.
Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca.
Corte di Cassazione, n. 17101/2006