U

User_29045

Ospite
Ho solo riportato la dicitura della Legge.

OK, allora citami la fonte dove c'è scritto "DA OTTO".

Questo è il Codice Civile:

L' articolo 1129 del Codice Civile, come modificato dalla riforma del condominio, indica:”Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario”.

Ora citami la tua fonte dove c'è scritto TESTUALMENTE "da otto".

Io personalmente quando scrivo una cavolata e vengo ripreso chiedo scusa e mi cospargo il capo di cenere, mi meraviglio che esistano forme di vita che insistono nel dare una versione sbagliata.

ATTENDO LA CITAZIONE DELLA FONTE DOVE TESTUALMENTE C'E' SCRITTO "DA OTTO".
 
U

User_57897

Ospite
Ma dai! dopo dieci minuti non posso correggere quanto scritto prima! Sto riportando da un po' che devono essere più di otto ... ovvio: da nove in su ... non posso tornare su quanto scritto prima se non ricopiando e riscrivendo. In tal caso abbiamo di concerto corretto quella che è solo una svista, una battitura mancata.
Diamo una risposta al quesito.
 
U

User_57897

Ospite
Il calcolo dei millesimi di un immobile è un passaggio MOLTO delicato. Deve essere redatto da persone esperte. Pur esistendo programmi assolutamente validi (non posso citarli o farei pubblicità occulta) bisogna soprattutto conoscere gli aspetti giuridici da applicare. Esistono dei principi di base che di solito vengono applicati in base all'uso oltre che al piano. L'utilizzo di un ascensore pertanto viene attribuito in proporzione al piano, (analogamente al costo manutenzione scale, pulizia scale, luce scale) ne consegue che il costo dell'utilizzo del piano quarto risulta maggiore ripetto all'utilizzo del primo piano; al piano terreno l'uso risulterebbe escluso, ammesso che non sussista un utilizzo tipo: accesso al piano soffitte o alla copertura per manutenzione ... es.: pannelli fotovoltaici comuni o dell'immobile x ... Il fatto che ci sia una vecchietta o un giovanotto non può giuridicamene (a mio avviso) fare differenza sostanziale. Il tutto DEVE essere ratificato nel Regolamento di Condominio. Se non esiste, il redattore del piano Millesimale dovrebbe redigere un modello di regolamento che poi va approvato secondo le nuove disposizioni di Legge sul Condomino (Legge 220/2012 Riforma del Condominio). Prima il limite per l'obbligo d'avere un amministratore era quando si superavano le 4 "proprietà" dopo la riforma l'obbligatorietà scatta da più di otto condomini proprietari. Comunque se risulta indispensabile (che rogna procedere in tal modo!) si può richiedere al Tribunale Ordinario, unico competente in materia Giuridica, la nomina di un Amministratore (in tal caso viene imposto!) I Millesimi ora, rispetto a prima, possono essere approvati a maggioranza (prima serviva l'unanimità)
Risposta al quesito: il calcolo va fatto in bse all'utilizzo della struttura e in base al piano: evidente che se un Ufficio con afflusso di persone (utenti, personale addetto, personale stabile e dirigente) si trova la piano quarto utilizza necessariamente molto di più il mezzo (ascensore) del piano primo (abitazione con es. 4 persone di famiglia).
Possono esistere altri parametri che incidono. Ma il principio giuridico certamente dovrebbe corrispondere a questo indirizzo.
Comunque penso sia corretto far valere i propri diritti. Bella battaglia contro uno Studio Legale. Da divertirsi, proprio!
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
PIU' DI otto proprietari. Scatta da nove proprietari,

stiamo facendo una disquisizione inutile allo scopo della risposta al quesito posto, va bene, hai ragione, partendo da nove ok.

Giusto per mettere i puntini sulle "i".... anche se sono più di 8 non scatta alcun "obbligo"...se almeno 1 non ne fa richiesta.

Ai fini del tema proposto è irrilevante esista un amministratore.

Una delibera assembleare che, in assenza di un regolamento contrattuale derogatorio, suddividesse le spese in modo difforme da quanto dispone l'art. 1124 c.c. sarebbe radicalmente nulla.

Sempre per mettere i puntini sulle "i"...una delibera assembleare che ripartisce in modo difforme rispetto al RdC od (In assenza) al CC è "annullabile" .
E rimane "assembleare" anche il Regolamento deliberato all'unanimità (1000/1000)...che diventa vincolante al pari di un "contrattuale" (imposto dal costruttore)

Solo una delibera che voglia modificare/fissare un "criterio" è nulla salvo ottenga 1000/1000.


il vostro studio professionale, sarebbe radicalmente nulla.
Non mi sembra abbia dichiarato essere la proprietaria/locatrice dello Studio Legale.

Il tutto DEVE essere ratificato nel Regolamento di Condominio
Nessun obbligo venga incluso nel RdC....che poi non è nemmeno obbligatorio nei piccoli Condomini.
La Legge nemmeno impone la redazione di Tabelle Millesimali e cita unicamente quella di proprietà (generale).

Fine dei puntini sulle "i".

Quasi tutti sostengono che la spesa di uno studio professionale per l'ascensore deve essere maggiorata rispetto a un appartamento adibito ad abitazione, qualcuno (ovviamente i due professionisti) sostengono si debba calcolare a millesimi

Sbagliano entrambi....e sosprende che quantomeno l'avvocato affermi diversamente (no comment).

La spesa per l'uso (In assenza di disposizione in deroga) segue il criterio di altezza piano....quindi nulla ha a che fare con l'art. 1124 (che indica il criterio per la manutenzione/ricostruzione) ma con il 1123.

Si possono fare ulteriori distinzioni ma servono più dati.
 
Ultima modifica:
U

User_57897

Ospite
Scusatemi. Penso solo che sia corretto considerare bene ogni particolare. Ciascuno di noi, non per cattiva volontà può commettere errori o avere qualche imprecisione.
Pazienza.
Riporto di seguito solo due articoli della Legge sul Nuovo Condominio.
Solo per lettura congiunta.
NUOVO TESTO
1136. Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
Se l’assemblea in prima convocazione non può deliberare per mancanza di numero legale, l’assemblea in seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima. L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
L’art. 1138 c.c. recita:
"Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c
."
Ho solo riportato parte del testo della Nuova Legge.
Nulla di più.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusatemi. Penso solo che sia corretto considerare bene ogni particolare.

Non devi "scusarti" ogniqualvolta ti fanno un appunti ... quantomeno non con il sottoscritto.

Le analisi che proponi le ho già state affrontate più volte in questo forum ma ben prima in altri fin dai tempi della riforma.
Logicamente da "nuovo" ti do ampia giustificazione sulle tue perplessità quindi scusa se appaio "pedante" ma i particolari vanno interpretati senza perdere il riferimento generale.

Le norme che citi sono incluse nel Codice Civile...e non nel Codice Penale...nessun "magistrato" potrebbe perseguire i Condomini che non hanno nominato l'amministratore, od approvato la Tabella Millesimale etc. etc.
Ovvero tali norme valgono solo qualora un Giudice debba pronunciarsi sul ricorso di chi si sente leso/menomato in un diritto...o anche di chiunque abbia volontà/facoltà di contestare un vizio che prevede nullità.

Ma finché il Giudice non si pronuncia anche una delibera "nulla" rimane valida ed efficace.
 
U

User_57897

Ospite
Graze. Nuovo qui ma ... va bè! lasciamo perdere.....
Più che altro sarebbe bene che "confusa" che ha posto la problematica precisasse qualcosa sul condominio che si compone di x proprietari, y unità immobiliari ecc. Forse potremmo centrare meglio il suo problema restando nei limiti giusti. Comunque grazie per la precisazione Dimaraz.
Comunque non mi sembrava di aver fatto riferimenti al. c.p. o c.p.p., ma solo al c.c., salvo che non mi sia sbagliato. Nel caso fosse ... preciso subito! Tutti i rifermenti solo ed esclusivamente al Codice Civile. Poi se del caso le parti dovessero ricorrere al Giudice spetterà allo stesso formulare con Sentenza le decisioni finali.
Grazie comunque delle indicazioni.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Comunque non mi sembrava di aver fatto riferimenti al. c.p. o c.p.p., ma solo al c.c.,

Era solo per puntualizzare che quelle del Codice Civile sono norme imperative solo se qualcuno intende farle valere.
Questo a "confutare" quel tuo elencare normativa di cui sopra come fosse un automatico imperativo.


Ps
Nuovo qui ma ... va bè

Non ti curar...siamo ormai tutti (chi più chi meno) "non nuovi" esteriormente ed anche interiormente...l'importante è che lo "spirito" abbia sempre lo stimolo giovanile.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
una delibera assembleare che ripartisce in modo difforme rispetto al RdC od (In assenza) al CC è "annullabile
No. È nulla una deliberazione che deroghi a colpi di maggioranza, anche qualificata, alle disposizioni codicistiche suddividendo le spese condominiali secondo criteri non normativamente previsti. Vedasi la sentenza Cass. Civile Sez. II n. 15042 del 14/06/2013.
 

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