Non condivido per niente (e non è la prima volta) le risposte date da Alessia. Prova ad immaginare che tanti utenti proprietari di singole villette (tutte aventi la stessa distanza dal punto di fornitura) facciano domanda per avere allacciata l'acqua od il gas. Tutti pagherebbero la stessa cifra.
E poi, perchè il proprietario di un appartamento grande deve pagare (per l'allaccio) più del proprietario di un mini appartamento? Forse per l'allaccio di un mini appartamento si lavora di meno?
TUTTI UGUALI. Saluti.
Seguendo questa ratio si finisce per ripartire tutte le spese comuni in parti uguali dalla riparazione del portone (tanto serve nella stessa misura sia lo sgabuzzino che all'attico) a quella del giardino fino alla tinteggiatura della facciata senza rispettare il principio di proporzionalità in base al valore dell'unità immobiliare... d'altronde i millesimi condizionano anche il peso delle votazioni visto che ad esempio un attico ha più potere decisionale nel scegliere il preventivo per riparare il portone o rifare la facciata o appunto installare la linea e il contatore acqua generale appunto perchè ha più millesimi dello sgabuzzino. Poi non dimentichiamoci che l'assemblea che decide i lavori si costituisce soprattutto se è presente l'attico che lo sgabuzzino dato che nel secondo caso più difficilmente si raggiunge il quorum per deliberare.
Lo scopo dell'art.1123 2^ comma è escludere completamente o parzialmente dalla spesa i condomini che traggono meno utilità dal bene (distinti corpi di fabbrica o tetto che non copre un'abitazione) e non di cambiare da millesimi a parti uguali il criterio di ripartizione di una spesa comune... infatti :
(Cass. Civ. sez II, 23.12.1992 n. 13655)
"La regola generale di ripartizione delle spese ai sensi degli articoli 1117 e 1123 1° comma del codice civile, è applicabile "solo se la cosa comune in relazione alla sua consistenza e alla sua funzione sia destinata a servire ugualmente ed indiscriminatamente le diverse proprietà" ... quindi anche l'installazione di un contatore acqua generale!
(Cassazione in sentenza n. 7077 del 22.06.1995)
"In tema di condominio di edifici il principio di proporzionalità tra le spese ed uso di cui al secondo comma dell'articolo 1123 del codice civile, secondo cui le spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio sono ripartite, qualora si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, in proporzione dell'uso che ciascuno può farne, esclude che le spese relative alla cosa che in nessun modo, per ragioni strutturali o attinenti alla sua destinazione, può servire ad uno o più condomini possano essere poste anche a carico di quest'ultimi".
Lo stesso principio è ribadito dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze n. 6359/1996 e n. 5458/1986 della Corte di Cassazione.
Se poi non bastasse ipotizziamo per assurdo che non ci si accordi su come ripartire la spesa di allaccio generale del palazzo. Nessun appartamento avrebbe l'acqua e nell'eventualità di una vendita sarebbe svalutato a causa del disservizio ma non si es. €100 per l'attico ed €100 per lo sgabuzzino bensì proporzionalmente es. il 50% del suo valore.... appunto la svalutazione sarebbe proporzionale al valore dell'immobile... ergo ai suoi millesimi... e per contro anche il mantenimento o "conservazione" della cosa comune "allaccio generale" deve essere sopportata in proporzione ai millesimi.
Ovviamente tifo per la ripartizione in millesimi ma credo che ci siano più elementi a favore di questa tesi piuttosto della tesi contraria (in parti uguali).