proid

Membro Attivo
Non capisco i dubbi.
La sentenza affronta lo stesso e identico problema sollevato quà : Le spese su una tubazione a valle di una diramazione che serve solo una parte dei condomini.
Si applica non la comunione ma l'art. 1117 che presume sì comune l'impianto ma fino al punto di diramazione oltre il quale non è da considerare comune a tutti ma di proprietà solo del condomino/edificio/gruppo di edifici che ne trae utilità.
Il titolo contrario semmai in questo caso dovrebbe essere presentato per dimostrare che il tratto a valle è comune a tutti invece che solo agli edifici interessati.
E' al giudice non è interessato sapere se c'erano o meno contatori a valle o a monte delle diramazioni.

Dettagli : Cassazione Civile, 09.06.2010 n. 13883: Nei supercondomini gli impianti si intendono comuni al supercondominio fino al punto di diramazione di ciascun singolo edificio - ANACI Piemonte
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
"Si intendono comuni al Supercondominio fino al punto di diramazione di ciascun singolo edificio"

Ho evidenziato il punto saliente.
Quindi cosa succede se la diramazione da una "dorsale" non serve un singolo edificio ma costituisce un "braccio" da dove poi partono ulteriori "diramazioni" per le singole villette?

Era quello che intendevo quando dicevo bisognava paragonare (come fosse) una rete di distribuzione gestita da Comune o da aziende private/partecipate.
 
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O

Ollj

Ospite
Colgo con favore come abbia la disponibilità della massima nella sua interezza; potrà agilmente cogliere:
- le ragioni per cui la Corte respinse il ricorso proposto
- i motivi per cui applicò il 3° comma.

Ciò a ragione di una semplice evidenza: il caso di specie fosse diverso da quello in oggetto; lei parla di diramazioni, bene la quaestio verteva su altro:
"convenivano... l'amministratore pro tempore, per sentir dichiarare la nullità della delibera (10.9.1996) condominiale con cui l'assemblea avrebbe modificato i criteri... rottura di un tubo che, partendo dall'autoclave condominiale al servizio di tutte le palazzine, adduceva acqua solo a quelle di cui ai nn".
Ergo non di una diramazione, ma di un tubo a specifico servizio di alcune palazzine e con origine distinta sin dall'autoclave (da qui la pluralità di impianti e il comma 3 anziché il 2°).
Ecco perché il mio rinvio al "titolo" (Regolamento) anziché alla sentenza da lei citata. Se invece lei prende ad es. la massima per dire come si tratterebbe di Supercondominio e non mera Comunione pro indiviso, nulla da eccepire (né l'ho mai messo in discussione)
Saluti.
 

proid

Membro Attivo
rottura di un tubo che, partendo dall'autoclave condominiale al servizio di tutte le palazzine, adduceva acqua solo a quelle di cui ai nn".
Ergo non di una diramazione, ma di un tubo a specifico servizio di alcune palazzine e con origine distinta sin dall'autoclave

trattasi sempre di diramazione perche' dalla pompa dell'autoclave parte sempre uno e un solo tubo.
poi che la tubazione si dirami 10 cm, 10 metri o 100 dopo i motori dell'autoclave dwntro i locali o sotto i palazzi non e' rilevante e non cambia di una virgola l'applicabilita dela sentenza a questo caso specifico
 

proid

Membro Attivo
"Si intendono comuni al Supercondominio fino al punto di diramazione di ciascun singolo edificio"

Ho evidenziato il punto saliente.
Quindi cosa succede se la diramazione da una "dorsale" non serve un singolo edificio ma costituisce un "braccio" da dove poi partono ulteriori "diramazioni" per le singole villette?

Era quello che intendevo quando dicevo bisognava paragonare (come fosse) una rete di distribuzione gestita da Comune o da aziende private/partecipate.

Succede che la dorsale è di proprietà dei proprietari di tutte le diramazioni a valle e le diramazioni sono di sola proprietà delle utenze che ne traggono utilità.
Abbastanza logico e coerente.

Esempio pratico:

1) dorsale unica principale dal locale autoclave : proprierà comune di tutti i condomini (palazzine A, B e C)
2) diramazione della dorsale che serve le palazzine A e B : Proprietà di tutti i condomini della A e B
3) diramazione della dorsale che serve la palazzina B : Proprietà di tutti i condomini della B
4) diramazione privata appartamento : proprietà del singolo condomino
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Succede che la dorsale è di proprietà dei proprietari di tutte le diramazioni a valle

Non è una verità assoluta.
Stiamo facendo accademia ...ma a casa mia (in Italia) vige la regola che la proprietà è di chi paga e/o dispone di un atto che confermi la proprietà.
Quindi se un impianto di distribuzione (esterno) è stato realizzato a servizio di più villette ed il costo di costruzione "totale" è stato ripartito fra tutti senza menzione di quali o quanti metri fossero di comptetenza...allora è una proprietà comune almeno fino al punto in cui vi sia un contatore "personale".
 

proid

Membro Attivo
Non è una verità assoluta.
Stiamo facendo accademia ...ma a casa mia (in Italia) vige la regola che la proprietà è di chi paga e/o dispone di un atto che confermi la proprietà.
Quindi se un impianto di distribuzione (esterno) è stato realizzato a servizio di più villette ed il costo di costruzione "totale" è stato ripartito fra tutti senza menzione di quali o quanti metri fossero di comptetenza...allora è una proprietà comune almeno fino al punto in cui vi sia un contatore "personale".

A casa mia tra una sentenza e un parere personale ha piu credito la sentenza.
A casa mia nella fattura di acquisto dell'abitazione non c'e' scritto quanto ho pagato per ogni tubo interrato nel palazzo come in qualsiasi fattura di acquisto di qualsiasi immobile d'Italia eppure non tutte le cose "comuni" sono comuni a tutti e non tutti gli impianti e parti di esse sono comuni a tutti.
p.s. : abito in Italia
 
O

Ollj

Ospite
trattasi sempre di diramazione perche' dalla pompa dell'autoclave parte sempre uno e un solo tubo.
Come nò...
Al contrario, nel caso di Cassazione vi è una pluralità di tubazioni.
"convenivano... l'amministratore pro tempore, per sentir dichiarare la nullità della delibera (10.9.1996) condominiale con cui l'assemblea avrebbe modificato i criteri... rottura di un tubo che, partendo dall'autoclave condominiale al servizio di tutte le palazzine, adduceva acqua solo a quelle di cui ai nn".
"osservava la Corte gigliata... che le tubature di adduzione dell'acqua cessano di essere di proprietà comune dal punto in cui si dipartono dall'autoclave"

poi che la tubazione si dirami 10 cm, 10 metri o 100 dopo i motori dell'autoclave dwntro i locali o sotto i palazzi non e' rilevante e non cambia di una virgola l'applicabilita dela sentenza a questo caso specifico
Già, avere un tubo comune di 50 mt con delle diramazioni in prossimità delle singole unita immobiliari oppure una serie di tubazioni, separate/distinte per ciascun fabbricato,
"che si dipartono dall'autoclave" è la stessa cosa...
Buona serata.
 

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