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Se si tratta di un tetto, e non di un lastrico solare, ex art. 1117 c.c. è oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.Quindi la ripartizione delle spese per la sua conservazione e il suo godimento è regolata dall'art. 1123 c.c. (e non dall'art. 1126 c.c.).
Se si tratta di un tetto, e non di un lastrico solare, ex art. 1117 c.c. è oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio.
Quindi la ripartizione delle spese per la sua conservazione e il suo godimento è regolata dall'art. 1123 c.c. (e non dall'art. 1126 c.c.).
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