jac0

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Dal 2001 però non è più possibile estraniarsi dalla spesa per l'installazione dell'antenna centralizzata
Ma io ho il diritto di non vedere la televisione e quindi di non avere l'apparecchio e quindi di non pagare né allaccio, né corrente, né riparazioni: proprietà separata, degli altri, in particolare non mia. O no?
 

condobip

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Hai diritto di non avere l'apparecchio TV, ma hai l'obbligo di contribuire alla spesa per l'installazione dell'antenna se regolarmente approvata dall'assemblea con la maggioranza del 3° comma art. 1136 cc e art 1120 cc, e come previsto dall'art. 1137 cc,
- Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
In quanto dal 2001 è stata dichiarata innovazione necessaria, e la delibera per l'antenna centralizzata non rientra più nelle spese ritenute innovazioni gravose o voluttuarie.
 
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jac0

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Hai diritto di non avere l'apparecchio TV, ma hai l'obbligo di contribuire alla spesa per l'installazione dell'antenna se regolarmente approvata dall'assemblea con la maggioranza del 3° comma art. 1136 cc e art 1120 cc, e come previsto dall'art. 1137 cc,
- Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
In quanto dal 2001 è stata dichiarata innovazione necessaria, e la delibera per l'antenna centralizzata non rientra più nelle spese ritenute innovazioni gravose o voluttuarie.
Mi spiace ma io non pago una cosa che non voglio e non uso e quindi non sarà mai mia, come per l'ascensore.
Perché se il condominio mette Sky io che non lo voglio lo devo pagare? Ma quando mai!
La proprietà è separata.
Se la legge dice il contrario è anticostituzionale: essere informati è un diritto, non un dovere.
Ma se anche fosse un dovere, sarebbe mio diritto scegliere il modo di essere informato: io uso il pc.
 

condobip

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Mi spiace ma io non pago una cosa che non voglio e non uso e quindi non sarà mai mia, come per l'ascensore.
Perché se il condominio mette Sky io che non lo voglio lo devo pagare? Ma quando mai!
Non pagherai Sky se non ti abboni a Sky e non pagherai il canone Rai se non sarai abbonato alla Rai, ma la spesa per l'antenna la devi pagare;

cc Art 1120 Innovazioni
...
I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, (ndr - errore mio non è il terzo comma ma il 2°comma *) possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
...
3)
l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, ...

E come detto, le deliberazioni a norma sono obbligatorie per tutti.
(*) lo era prima del 18.06.13 quando era in vigore la Legge 20 marzo 2001
 

adimecasa

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se a maggioranza qualificata il condominio delibera di installare una antenna parabolica centralizzata o apparecchio radio televisivo, lo può fare, chi non aderisce non partecipa al pagamento dell'innovazione, si riserva in seguito di utilizzarlo pagando la relativa quota
 

condobip

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se a maggioranza qualificata il condominio delibera di installare una antenna parabolica centralizzata o apparecchio radio televisivo, lo può fare, chi non aderisce non partecipa al pagamento dell'innovazione, si riserva in seguito di utilizzarlo pagando la relativa quota
Non è più così! L'art 1120 cc lo dice chiaramente e non rientra nelle innovazioni gravose o voluttuarie ma in quelle che si approvano con il 2° c. art. 1136 cc e l'art 1137 cc dice che sono obbligatorie per tutti i condomini e quindi non si tratta di utilizzazione separata.
p.s. se non siete d'accordo e non volete pagare, il Giudice vi attende con un bel D.I. da parte del condominio rappresentato dall'amministratore.
Oppure impugnate la delibera, ma il risultato non cambierà :)
 
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condobip

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leggi bene l'art. 669-octies, sesto comma, c.p.c.
Che c'entra con l'antenna?
Art. 669-octies. (1)
(Provvedimento di accoglimento)

L’ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell’inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l’inizio del giudizio di merito, salva l’applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 669-novies.

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

Il termine decorre dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale è divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni.

Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all’altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell’articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denunzia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell’articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

Il giudice, quando emette uno dei provvedimenti di cui al sesto comma prima dell’inizio della causa di merito, provvede sulle spese del procedimento cautelare.

L’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.

L’autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in un diverso processo.

(1) Articolo aggiornato con le modifiche introdotte dalla L.18 giugno 2009, n. 69.
 
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jac0

Membro Senior
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se a maggioranza qualificata il condominio delibera di installare una antenna parabolica centralizzata o apparecchio radio televisivo, lo può fare, chi non aderisce non partecipa al pagamento dell'innovazione, si riserva in seguito di utilizzarlo pagando la relativa quota
Perfetto.
 

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