mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno.Intendo rinunciare a un mandato professionale legale conferito.il cliente non paga.Pensavo di comportarmi in tal modo:inoltro al cliente la rinuncia e copia deposito in trib.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Corretto.
Aggiugerei nella rinuncia l'invito a nominare un nuovo legale in vista della prossima udienza (qualora in corso di causa) e qualora vi fossero atti in scadenza, indicandone dettagliatamente i termini.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
In ogni caso, ricorda che l’avvocato che, mentre pende ancora la causa,rinuncia al mandato affidatogli dal cliente, non può abbandonare di punto in bianco la difesa del proprio assistito, ma è tenuto al rispetto di due obblighi di recente evidenziati da una sentenza della Cassazione:
– innanzitutto, tanto nelle cause civili quanto in quelle penali, l’avvocato deve aspettare che il cliente abbia nominato un nuovo difensore per il processo. Il codice di procedura civile, a riguardo, stabilisce che, nei confronti dell’altra parte, la revoca o la rinuncia al mandato processuale cominciano a produrre i loro effetti solo da quando il vecchio difensore è stato sostituito da uno nuovo e quest’ultimo si è costituito in giudizio. Fino a tale momento il precedente avvocato conserva le sue funzioni che deve continuare a svolgere con diligenza, poiché è solo a partire dalla costituzione in giudizio del nuovo difensore che il vecchio verrà privato del cosiddetto “ius postulandi”, ossia del potere di compiere e ricevere atti. Ciò corrisponde, peraltro, anche a un preciso obbligo deontologico.
In ogni caso, resta l’obbligo per l’assistito di pagare al professionista forense tutti gli onorari relativi alle prestazioni professionali sino ad allora ricevute.
Quanto, invece, ai rapporti tra difensore e cliente la revoca o la rinuncia divengono efficaci nel momento in cui sono comunicati.
– in secondo luogo, nell’ambito del solo processo penale, l’avvocato deve attendere anche il decorso il termine per la difesa espressamente previsto dal codice di procedura penale , che, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono, il nuovo difensore ovvero quello designato d’ufficio ha diritto ad un “termine congruo, non inferiore a sette giorni”, al fine di prendere cognizione del processo e visionarne gli atti. La concessione di un simile termine per la difesa non comporta alcuna necessità di rinvio dell’atto processuale da compiere, né tanto meno pone alcun ostacolo al regolare corso del processo. Alla luce di tale principio, la richiamata sentenza della Cassazione precisa che il difensore di fiducia, cui sia stato revocato il mandato, dovrà comunque presenziare all’udienza poiché la revoca del difensore non ha effetto fintanto che la parte non sia assistita da nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa indicato dal codice di procedura penale.
 

AugustaDM

Membro Junior
Professionista
Peraltro, fermo restando che l’avvocato può rinunciare al mandato in ogni momento del processo, resta ferma, ai fini deontologici la necessità di dare alla parte assistita un congruo preavviso adeguato alle circostanze del caso concreto, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
E' ovvio che l’avvocato che rinuncia al mandato non può, essere tenuto allo ius postulandi a tempo indeterminato se il cliente non provvede alla sua sostituzione. Ovviamente, se l’assistito non provvede in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.
In caso di irreperibilità del cliente, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con raccomandata a.r. alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione. :ok:
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Fai conto che si tratta di un procedimento penale in corso....alla prox udienza mancano oltre 2 mesi....pensavo di fare così:contatto il cliente...faccio sottoscrivere la rinuncia al mandato con consegna a mani.poi deposito copia in trib.specifico di trovarsi un nuovo difensore....in 2 mesi se non riesce sono cavoli suoi non trovi?????
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Concordo pienamente.e credo che dare la rinuncia a mani al cliente sottoscritta e una copia in trib.sono a posto.credo concordi con me sul fatto.
 

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