In ogni caso, ricorda che l’avvocato che, mentre pende ancora la causa,rinuncia al mandato affidatogli dal cliente, non può abbandonare di punto in bianco la difesa del proprio assistito, ma è tenuto al rispetto di due obblighi di recente evidenziati da una sentenza della Cassazione:
– innanzitutto, tanto nelle cause civili quanto in quelle penali, l’avvocato deve aspettare che il cliente abbia nominato un nuovo difensore per il processo. Il codice di procedura civile, a riguardo, stabilisce che, nei confronti dell’altra parte, la revoca o la rinuncia al mandato processuale cominciano a produrre i loro effetti solo da quando il vecchio difensore è stato sostituito da uno nuovo e quest’ultimo si è costituito in giudizio. Fino a tale momento il precedente avvocato conserva le sue funzioni che deve continuare a svolgere con diligenza, poiché è solo a partire dalla costituzione in giudizio del nuovo difensore che il vecchio verrà privato del cosiddetto “ius postulandi”, ossia del potere di compiere e ricevere atti. Ciò corrisponde, peraltro, anche a un preciso obbligo deontologico.
In ogni caso, resta l’obbligo per l’assistito di pagare al professionista forense tutti gli onorari relativi alle prestazioni professionali sino ad allora ricevute.
Quanto, invece, ai rapporti tra difensore e cliente la revoca o la rinuncia divengono efficaci nel momento in cui sono comunicati.
– in secondo luogo, nell’ambito del solo processo penale, l’avvocato deve attendere anche il decorso il termine per la difesa espressamente previsto dal codice di procedura penale , che, nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono, il nuovo difensore ovvero quello designato d’ufficio ha diritto ad un “termine congruo, non inferiore a sette giorni”, al fine di prendere cognizione del processo e visionarne gli atti. La concessione di un simile termine per la difesa non comporta alcuna necessità di rinvio dell’atto processuale da compiere, né tanto meno pone alcun ostacolo al regolare corso del processo. Alla luce di tale principio, la richiamata sentenza della Cassazione precisa che il difensore di fiducia, cui sia stato revocato il mandato, dovrà comunque presenziare all’udienza poiché la revoca del difensore non ha effetto fintanto che la parte non sia assistita da nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa indicato dal codice di procedura penale.