basty

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Grazie. Mi era sfuggita.
Ancora una volta emerge una incostanza di pretese da parte Agenzia delle Entrate: fino a ieri pretendeva scrittura firmata in originale da parte delle due parti, atto notorio e promesse varie.
Da domani basterà la comunicazione di uno dei contraenti, tipicamente il locatore. Meglio così, ma che fine fanno le comunicazioni fatte fino al 30 giugno?
 

basty

Membro Storico
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Se sono state registrate, fanno la stessa fine di quelle presentate successivamente.
A volte sei disarmante..... Fin li ci arriviamo anche noi.
Teoricamente sì, ma rimaneva l’impegno di presentare la scrittura originale ecc. Che quelle presentate successivamente non sono più obbligate a fare.
 

Tapinaz

Membro Attivo
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Comunque ho visto che per il periodo transitorio hanno precisato quanto di seguito.

Per agevolare i contribuenti e gli operatori nel cambiamento delle procedure, assicurando il corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti tributari, è stato previsto un periodo transitorio, fino al 31 agosto, durante il quale gli utenti possono scegliere se comunicare la rinegoziazione del canone con il modello RLI ovvero tramite il modello 69. Dal 1° settembre 2020, invece, per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI.
 

Gagarin

Membro Assiduo
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Se sono state registrate, fanno la stessa fine di quelle presentate successivamente.
Significa che, avendo inviato circa un mese fa via PEC la documentazione richiesta, ora sono obbligato a presentare la rinegoziazione cartacea perchè la registrazione diventi regolare, oppure, che nel "periodo transitorio" cui accennava Tapinaz, posso "ripresentare" il tutto per via telematica con modello RLI modificato?
 

happysmileone

Membro Assiduo
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Se ci fosse una logica nel comportamento dell'Agenzia delle Entrate io ripresenterei tutto via RLI Web ritenendo che non potendoci essere due comunicazioni diverse per uno stesso evento la prima via PEC viene respinta perche' incompleta quella via RLI Web registrata perche' completa ed in regola con la modalita' in vigore alla data di presentazione.
 

basty

Membro Storico
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Il problema non è così semplice. Desidererei che la data di decorrenza rimanesse quella della prima comunicazione. Rimarrebbe una incongruenza con la nuova procedura richiedere adesso l’originale che con Rli non è più richiesto. Specie se la comunicazione originale era stata inoltrata via pec e firmata digitalmente: non sussisterebbe quindi nemmeno il problema della autenticazione del soggetto
 

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