A pare di chi scrive ed in aggiunta a quanto pertinentemente osservato da Manuela.
L'amministratore portando a conoscenza dell' infrattore la nuova norma *** potrebbe ammonirlo ed
ottenere un effetto dissuasivo . In sostanza il negligente deve sapere che se fino ad ieri non esisteva sanzione disincentivante, oggi potrebbe indurre il condominio a ricorrere al Giudice dal quale ottenere un provvedimento , ed in caso di inosservanza, diversamente da ieri, potrebbe ritrovarsi in caso di inadempimento a pagare somme pesanti
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Art. 614-bis. Codice Procedura Civile
(Attuazione degli obblighi di fare infungibile o di non fare)
Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.
Il giudice determina l’ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. ( Articolo aggiunto dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69).
Preventivamente si potrebe far ragionare il soggetto previo procedura conciliativa presso la CCIAA,poco costosa
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