mandarino

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Nemesis infatti proprio di questo parlo.il mio caso concreto è:furto bancomat.Pin non vi era.banca rifiuta il refuso del denaro adducendo che i ladri sono facilment erislaiti al pin.allora come detto sentenze a iosa parlano dell'obbligo della banca a refondere i danni subiti a meno che provano la negligenza del titolare della carta(come fanno a provarla non so!).Per fare ricorso arbitrato come vi comportate?Stampate il modulo da internet oppure fate voi un modulo con doc.allegata e tutte le motivazioni a sostegno?grazie..
 

Luigi Criscuolo

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io l'esperienza l'ho vissuta e tu l'hai sentita in TV...
guarda la TV anche tu e fai caso a quello che dicono quando parlano del circuito Master Card. Poi sarà verà quello che ha scritto @Nemesis non so su quali presupposti si fondano le sue affermazioni:
la sola apparente regolarità dell'utilizzo dello strumento di pagamento non è sufficiente a dimostrare la negligenza o il dolo del titolare, o che l'operazione è stata da questi autorizzata. Spetta all'intermediario provare la colpa grave o il dolo dell'utilizzatore.
Perché spetta alla banca provare la colpa del cliente se una carta magnetica non contraffatta è stata inserita nel bancomat, ed alla richista del PIN, viene digitato il numero corretto? Quali altri strumenti deve usare la banca prima di perfezionare la transazione per essere sicura che effettivamente il titolare della carta magnetica ha la volontà di pagare con la moneta elettronica, oppure di ritirare dei soldi dal proprio c/c?
 

Luigi Criscuolo

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D. Lgs. n. 11/2010.
Art.10 Prova di autenticazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento
1. Qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
2. Quando l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare che l'operazione sia stata autorizzata dall'utilizzatore medesimo, né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto con dolo o colpa grave a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 7.
Art.7 Obblighi a carico dell'utilizzatore dei servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento
1. L'utilizzatore abilitato all'utilizzo di uno strumento di pagamento ha l'obbligo di:
a) utilizzare lo strumento di pagamento in conformità con i termini, esplicitati nel contratto quadro, che ne regolano l'emissione e l'uso;
b) comunicare senza indugio, secondo le modalità previste nel contratto quadro, al prestatore di servizi di pagamento o al soggetto da questo indicato lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'uso non autorizzato dello strumento non appena ne viene a conoscenza
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'utilizzatore, non appena riceve uno strumento di pagamento, adotta le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che ne consentono l'utilizzo.

secondo me è giunto il momento di riaprire la struttura dell'Asinara ed incominciare a metterci dentro coloro che hanno scritto l'Art. 10 sopratutto il comma 2 perché hanno lasciato l'incertezza del diritto. Prima sostengono una procedura poi la disconoscono. Un pò di vita contemplativa gli farà bene.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
secondo me è giunto il momento di riaprire la struttura dell'Asinara ed incominciare a metterci dentro coloro che hanno scritto l'Art. 10
Quelli che hanno scritto l'art. 10 sarebbero in buona compagnia.
Dato che quell'articolo riproduce quello dell'art. 59 della Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 (Direttiva che è stata recepita e attuata nel nostro ordinamento proprio con il decreto legislativo n. 11/2010).
Prima sostengono una procedura poi la disconoscono.
Eh?
 

Gianco

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Professionista
Continuo a non capire come si possa sostenere che uno che utilizza il bancomat inserendo il codice PIN non sia autorizzato ad eseguire l'operazione o sia riuscito a carpire detto codice per una leggerezza del titolare. Quindi, posto che il fruitore abbia commesso un illecito, esso è stato permesso da un comportamento negligente del danneggiato.
 

Luigi Criscuolo

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rifaccio la domanda a @Nemesis perché come ho scritto il mio primo intervento non interpreta correttamente il mio pensiero:
qual'é la prova necessaria affinchè sia provata la volontà del proprietario della carta magnetica a richiedere una transazione di pagamento o di prelievo se il rispetto delle procedure non viene considerato elemento sufficiente a provare colpa grave nei confronti delle norme contrattuali da lui stesso sottoscritte?
 

mandarino

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Proprietario Casa
Ciao Nemesis.Aggiorno la questione!Contattata la sede legale della banca ufficio reclami rigettano la richiesta sostenendo che il pin fosse legato al bancomat rubato.ora la cosa paradossale è:è stata fatta denuncia di furto della borsa con documenti e carta di credito.comunicato subito alla banca di bloccare il tutto.alla sera medesimo giorno del furto controllo online il conto e vedo che dal bancomat sono stati prelevati soldi.contatto subito numero verde.e il giorno dopo faccio integrazione di denuncia dicendo che oltre carta di credito hanno rubato bancomat.il bello è che la banca ritiene che il blocco carta è stato tardivo.come la vedi un ricorso afb?grazie mille.
 

mandarino

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ciao a tutti!Mi trovo a dover decidere,chiedo un Vostro parere come sempre utilissimo.
Inviata richiesta alla banca come ovvio rigettata.Ora dovrei proporre ricorso abf.Mi dico:costo 20 euro tanto provare.La banca sostiene che il blocco è stato tardivo e che il pin fosse legato al bancomat.come dicevo ho letto di snetenze a favore del consumatore.Da quanto ho compreso poniamo il caso di un rigetto ho perso solo 20 euro non vi è condanna spese come in un giudizio normale.
la questione è:giorno 1 subito furto fatta denuncia ove indicavo che mi avevano rubato documenti e carta di credito.
Sera stesso g.controllo conto e mi hanno prelevato dal bancomat quindi stessa sera blocco bancomat
giorno dopo denuncia bancomat
Come la vedete?
 

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